Protocollo 0005580/2022 del 18/10/2022 [ 2014-2020 n MINISTERO DELL ‘ISTRUZIONE Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio i O “ 00 FONDI STRUTTURALI Liceo Classico — Linguistico O EUROPEI Via Venezuela, 30 - 00196 Roma -Tel. 06/121125355 Cod. min.. RMPC420003 — Cod. fiscale 30233550583 — X Distretto Scolastico E-mail: rmpc420003 @istruzione.it — rmpc420003 @pec istruzione.it A Fabio Pietrosanti comunicazioni @ pec.monitora-pa.it In riscontro alla Sua istanza di accesso civico generalizzato pervenuta a questo ufficio in data 19/9/2022 si rappresenta quanto segue. In via preliminare, al fine di meglio motivare la posizione assunta da questa Istituzione scolastica in relazione all’istanza in parola, si rileva che L’ANAC ha precisato: - che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni |’ Amministrazione dispone; - che le richieste non devono essere generiche e devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione interessati con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; - nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, 1’ Amministrazione può ponderare, da un lato, l'interesse dell’accesso del pubblico al documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare il principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Si richiama, in proposito, la Nota Usr Lazio n. 39326 del 04 Ottobre U.s.. Alla luce di tutto quanto sopra premesso, si comunica quanto segue: - in merito alla richiesta n. 1 (“copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”) si rileva che tale richiesta non può essere accolta in quanto formulata in modo impreciso e generico; - in merito alla richiesta n. 2 (“copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” ) si rileva che si tratta di richiesta inammissibile in considerazione di quanto precisato dal GPDP circa la DPIA con provvedimento del 26 marzo 2020 in riferimento (All: n. l "Didattica a distanza: prime indicazioni, che all'art. 2 espressamente statuisce "... La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne 1 rischi per 1 diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici... "); - in merito alla richiesta n. 3 (“copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell ’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”) si rileva che si tratta di richiesta generica ed esplorativa e, pertanto, non può essere accolta; - in merito alla richiesta n. 4 ( “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) si rileva che nei casi sottoposti, per i quali tra l’altro non sono configurabili forme di trattamento su larga scala, non è prevista la DPIA ex art. 35 GDPR (cfr. art. 35 comma 3 "...La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico ..."); - in merito alla richiesta n. 5 (“copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) si rileva che la scuola ha utilizzato piattaforme autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, che presuppongono fornitori accreditati presso AgID e che, pertanto, non risulta necessaria DPIA; - n merito alla richiesta n. 6 (“copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) si rileva che tale richiesta risulta esplorativa e, pertanto, non può essere accolta. Si rileva, altresì, che la valutazione comparativa non risulta prevista dal D. Igs. 50/2016 nella procedura di selezione dell'operatore economico per servizi di importo inferiore a 40.000 euro con affidamento diretto (cfr. art. 36 comma 2 "... Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici... "). Si nega, pertanto, per i motivi di cui sopra, l’accesso civico generalizzato come da istanza pervenuta a questo ufficio in data 19 settembre 2022. Distinti saluti La Dirigente scolastica [omissis]