Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Mù "iii Member of ZN Ti. __. [ Rai t-4-| n Ea | Rete SCUOLA ASSOCIATA RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI Sede: Via Renzini n° 70 - 00128 - Roma- Distretto XX - Cod. Mecc. RMPC21000P - Cod Fisc. 97084590583 Tel. 06121127400 E-mail: rmpc21000p@istruzione.it rmpc21000p@pec.istruzione.it SITO WEB: https://www.liceoplauto.edu.it Prot. n. 5302/I.4 Roma, 17 ottobre 2022 Sig. Fabio Pietrosanti per conto di Monitora PA con domicilio digitale all'indirizzo PEC: comunicazioni@pec.monitora-pa.it Egr. Sig. Fabio Pietrosanti, si fa seguito alla sua richiesta, pervenuta in data 19/09/2022, di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 al fine di rispondere alle sue n. 6 domande. Premesso che evadere un cospicuo numero di richieste in un arco temporale così limitato e coincidente con l'avvio dell’anno scolastico comporta pregiudizio al buon andamento dell'attività di segreteria della scuola da me diretta riversando sulla medesima un onere troppo gravoso e non compatibile con la funzionalità della sua azione, si rappresenta quanto segue: RICHIESTA N. 1: "copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”. L’istituto utilizza la posta istituzionale @istruzione.it e @pec.istruzione.it; Messaggistica: non viene utilizzato alcun sistema; DAD e DDI e posta elettronica diversa da istruzione.it: la scuola utilizza la piattaforma Google Workspace (vedi allegati n.1 e n. 2); Link al sito dell’Istituto contenente il regolamento per utilizzo piattaforma strumentale alla didattica a distanza, di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n. 10/20 del 27/05/2020: https://www.liceoplauto.edu.it/sito nuovo/gallerie/recolamenti/ Link alla determina di aggiudicazione gestore RE già pubblicata in Amministrazione Trasparente: https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer id=67fc 57a3-2f1d-44d9-af99-b40d52a6630f&PID=d197fce6-90bb-4f36-9b4a-f4766bf5b936 RICHIESTA N. 2: "copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” Sul punto si evidenzia che con provvedimento del 26 marzo 2020 il Garante Privacy ha voluto fornire una serie di chiarimenti in merito all'utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici. In particolare, il Garante, con riferimento alle DPIA, ha così affermato: “/a valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.” A tal riguardo, occorre precisare che, con predetto provvedimento, il Garante non ha in alcun modo derogato all'applicazione del GDPR per asseriti motivi emergenziali (come sotteso nella sua in esame), in quanto, in primis, non ne avrebbe nemmeno il potere. L'Autorità ha solo fornito interpretazioni e precisazioni utili a comprendere il corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione, evitando così il frammentarsi delle prassi e il dilagare della confusione in un momento già di per sé particolarmente complicato. Per questo la sua richiesta è da ritenersi inammissibile. RICHIESTA N. 3: "copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Tale richiesta è eccessivamente generica e meramente esplorativa, motivo per cui non può essere soddisfatta. Sul punto, le linee guida ANAC precisano che “/’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. RICHIESTA N. 4: "copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” Sul punto, si precisa che l'art. 35 del GDPR prevede precisi casi in cui è necessaria la DPIA. Tra questi non rientrano quelli in esame. Non solo, il Garante Privacy ha pubblicato altresì un elenco esemplificativo (non esaustivo) dei trattamenti soggetti a DPIA e, tra questi, non sono presenti quelli citati dal richiedente. L'osservatore attento noterà tuttavia che, al numero 6, si fa riferimento al trattamento di dati di minori. Ebbene, sul punto, nella pagina dedicata proprio alla valutazione d'impatto, il Garante ha precisato che: si evidenzia come le espressioni trattamenti "sistematici" e "non occasionali" indicate nell'Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto di cui ai punti 6, 11 e 12 sono riconducibili al criterio della "larga scala”. Non basta quindi la presenza di un trattamento verso minori ma serve anche la “larga scala”, elemento che, ritornando anche al provvedimento del 26 marzo 2020, non è rinvenibile con riferimento alla singola scuola. RICHIESTA N. 5: "copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero(TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” In merito a questo punto occorre evidenziare che le scuole italiane possono utilizzare solo fornitori accreditati AGID, secondo rigide procedure di accreditamento. Non solo. Il Ministero dell'Istruzione ha selezionato, per tutte le scuole, le tre piattaforme utilizzabili, suggerendole anche sul proprio sito. La scuola pertanto non ha effettuato alcuna valutazione di impatto essendo il rischio calcolato a monte dalle citate istituzioni centrali. Se ci fossero stati dei problemi, AGID e Ministero sarebbero intervenuti revocando le certificazioni. RICHIESTA N. 6: "copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” La richiesta appare meramente esplorativa; come è noto gli acquisti delle scuole vanno fatti applicando tutte le norme in vigore, quindi, non solo il CAD citato dal richiedente ma anche il codice dei contratti e il regolamento di contabilità delle scuole, che non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sottosoglia. Distinti saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] / Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.