Egr. Sig. Fabio Pietrosanti, in riscontro all' accesso civico generalizzato si rappresenta quanto segue: in merito alla richiesta n. 1 (\u201ccopia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l\u2019Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023\u201d) si rileva che tale richiesta non può essere accolta in quanto formulata in modo impreciso e generico; in merito alla richiesta n. 2 (\u201ccopia della valutazione d\u2019impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall\u2019Istituto Scolastico in indirizzo nell\u2019ambito dell\u2019utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022\u201d ) si rileva che si tratta di richiesta inammissibile in considerazione di quanto precisato dal GPDP circa la DPIA con provvedimento del 26 marzo 2020 in riferimento ; in merito alla richiesta n. 3 (\u201ccopia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell\u2019istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023\u201d) si rileva che si tratta di richiesta generica ed esplorativa e, pertanto, non può essere accolta; in merito alla richiesta n. 4 ( \u201ccopia della valutazione d\u2019impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell\u2019art. 35 del GDPR, effettuata nell\u2019ambito dell\u2019utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell\u2019anno scolastico 2022/2023 dall\u2019Istituto in indirizzo\u201d) si rileva che nei casi sottoposti, per i quali tra l\u2019altro non sono previste forme di trattamento su larga scala, non è prevista la DPIA ex art. 35 GDPR; in merito alla richiesta n. 5 (\u201ccopia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all\u2019estero (TIA), afferente all\u2019eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell\u2019Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell\u2019anno scolastico 2022/2023 dall\u2019Istituto in indirizzo\u201d) si rileva che la scuola ha utilizzato piattaforme autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, che presuppongono fornitori accreditati presso AgID e che , pertanto, non risulta necessaria DPIA; n merito alla richiesta n. 6 (\u201ccopia della valutazione comparativa ai sensi dell\u2019art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all\u2019acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell\u2019anno scolastico 2022/2023 dall\u2019Istituto in indirizzo\u201d) si rileva che tale richiesta risulta esplorativa e, pertanto, non può essere accolta e che la valutazione comparativa non risulta prevista dal D. lgs. 50/2016 nella procedura di selezione dell'operatore economico. Si nega, per i motivi di cui sopra, l\u2019accesso civico generalizzato come da istanza pervenuta a questo ufficio in data 19 settembre 2022. Distinti Saluti