Protocollo 0010957/2022 del 17/10/2022 &° ] Istituto Istruzione Superiore Statale L s) Ponzi n E n ZO Fe Fra ri n “e Web: www.iisenzoferrari.it “@ da —. Sede Legale Via Grottaferrata, 76 —- 00178 Roma CAL Tel.: + 39 06.121122325 — Fax: + 39 06.67663813 a Sede via Ferrini 83 tel.: 06.121122505 Sede via Procaccini 70 tel.: 06.1211228 Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA https://monitora-pa.it comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: riscontro accesso civico generalizzato 19/09/2022 SI riscontra la richiesta di accesso civico generalizzato quivi pervenuta il 19/09/2022 e si ritiene che, allo stato, la richiesta non possa essere accolta, alla stregua sia di quanto contenuto nella legislazione introduttiva dello strumento anzidetto dell’accesso civico generalizzato, - quale terzo genus accanto all’accesso civico amministrativo e l’accesso civico semplice - perché formulata in dispregio dei principi di interpretazione giurisprudenziale contenuti nella Sentenza n°10 emessa il 2 aprile 2020 dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nonché di quanto Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione . L’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi in una controversia riguardante, in una procedura ad evidenza pubblica, la fase successiva dell’esecuzione del contratto, ha sancito la possibilità di esperire l’istituto dell’accesso civico generalizzato anche per la materia dei contratti pubblici. L’ Adunanza Plenaria ha colto, altresì, l'occasione, da una parte, di affermare, attraverso una interpretazione approfondita della legislazione di settore, che è vero e indubitabile il riconoscere che l’accesso civico generalizzato è uno strumento per affermare il principio di trasparenza, connesso con quello della riservatezza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi e, attraverso questa conoscibilità, mette in grado il cittadino di comprendere l’intelligibilità dei processi decisionali e conseguentemente l’assenza di corruzione. D'altra parte, I Adunanza Plenaria ha tenuto a precisare, con pari vigore, che l’esercizio dell’elementare diritto soggettivo, che è alla base dell’accesso civico generalizzato, non deve essere di ostacolo al buon andamento della Pubblica Amministrazione: da qui il dovere di questa di valutare preventivamente la sussistenza dell’interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste. Questo vaglio si estrinseca nella facoltà di poter non accogliere richieste obiettivamente infondate e non rispettose del canone della buona fede e del divieto di abuso del diritto oppure redatte in modo assolutamente generico e destituite di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio o, infine, perché trattasi di richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, perciò, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. Fatte queste premesse, è agevole il verificare come la richiesta di accesso civico generalizzato in esame non è coerente con il dettato della legislazione introduttiva del nominato tipo di accesso, alla luce della interpretazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato sopra richiamata. In disparte, infine, le considerazioni che la richiesta non è coerente neanche con quanto contenuto nei pareri rilasciati in materia dall’ ANAC e dalle circolari emesse dal Ministero della semplificazione. La verifica di questo Dirigente Scolastico è opportuno quindi che inizi col riportare i passi della decisione emessa dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Nel punto 22.5 della Sentenza viene così conclamata l’importanza essenziale dello strumento dell’accesso civico generalizzato: “Anche nel nostro ordinamento l'evoluzione della visibilità del potere, con la conseguente accessibilità generalizzata dei suoi atti sul modello del FOIA, è la storia del lento cammino verso la democrazia e, con il progressivo superamento degli arcana imperii di tacitiana memoria, garantisce la necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica (Corte cost, 7 maggio 2002, n. 155). 22.6. Il principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale “casa di vetro” improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione.”. Tuttavia, come sopra anticipato, 1’ Adunanza Plenaria non poteva limitarsi unicamente ad affermare con forza l’importanza del diritto soggettivo che si esercita qualora si inoltri una richiesta di accesso civico generalizzato: contemporaneamente ha voluto richiamare, con pari vigore, l’attenzione che questo esercizio non deve essere ostacolo al buon andamento della pubblica amministrazione. Conseguentemente nel punto 36.4 della sentenza così viene affermato: “è ovvio che l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.). L'affermazione che il riconosciuto esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non può assolutamente essere ostacolo al buon andamento della pubblica amministrazione viene suffragato dall’enunciazione nella sentenza n°10/2020 di principi sul trattamento delle richieste manifestamente onerose o sproporzionate. Così mel punto 36.6 così affermato: “sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi”. Del resto la stessa ANAC (trasparenza — accesso civico generalizzato — richieste massive — richieste irragionevoli —buon andamento: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, $ 4.2) e una circolare del ministro per la semplificazione (Circ. N. 2/2017, $ 7, lett. d) così avevano tenuto ad affermare già nel 2016 e nel 2017: “L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta non risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione “. Alla luce di queste ultimissime considerazioni immediatamente si può affermare che, obiettivamente, e del resto , così anche come dichiarato sul sito informatico che ha realizzato il richiedente (sul sito così è scritto: “ Monitora PA dichiara sul proprio sito di aver avviato il primo accesso civico massivo della storia italiana, come primo passo di una strategia che si svilupperà completamente nei prossimi 3/4 mesi”), la richiesta di accesso civico generalizzato, deve essere considerata massiva ed eccessivamente sproporzionata: conseguentemente, secondo quanto affermato nel richiamato punto 36.6 della menzionata Sentenza, lo [omissis] anche se volesse tener conto unicamente di questo aspetto, avrebbe piena facoltà di rifiutare la richiesta di accesso, in quanto appare evidente — lo si ripete ancora una volta- come la richiesta sia manifestamente irragionevole e che il suo accoglimento comporterebbe un carico di lavoro aggiuntivo in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Infatti l'Istituzione Scolastica ha un ufficio di segreteria presidiato da amministrativi in numero del tutto insufficiente e costituito, in parte, anche da personale di recente nomina e quindi non particolarmente esperto nel trattare le Banche Dati di una Scuola: o Trattamento di dati personali, anche relativi a condanne civili e penali, e dati relativi alla salute, nell’ambito delle attività di selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato e gestione del rapporto di lavoro; o Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico ; Attività educative formative didattiche e di valutazione; Rapporti scuola-famiglia compresa la gestione del contenzioso; Attività di gestione economica e finanziaria; Organismi collegiali; o Rapporti con il MIUR/MI, altre Istituzioni scolastiche, Enti Locali, ASL e centri per la disabilità e sostegno di riabilitazione, trasmissione schede rilevazioni alunni con disabilità, Società e liberi professionisti; o Archivio generale storico e quant'altro. Con risorse di personale, come detto, evidentemente insufficienti, si deve attendere alla gestione delle suddette Banche Dati onde assicurare il servizio didattico di circa 1500 studenti e soddisfare le esigenze di circa n° 230 appartenenti al personale scolastico (docenti e personale ATA). È evidente, come detto, che la Istituzione Scolastica , non è assolutamente in grado di soddisfare una richiesta così massiva (si pensi soltanto all'impegno dovuto dalla necessaria attività di elaborazione come |’ oscuramento di dati personali che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti: impegno che si aggiunge a quello, altresì, gravoso della ricerca. In disparte le considerazioni che la richiesta viene fatta a inizio di anno scolastico con tutte le gravose incombenze che sta comportando!). Sotto questo profilo, quindi, la richiesta di accesso civico generalizzato quale avanzata è da considerarsi irragionevole. Ma vi è di più. Continuando nella verifica delle discrasie di cui è infarcita la richiesta, si può constatare, ad esempio, come non sia stato rispettato il dettato del legislatore in tema di necessità di indicare 1 documenti o 1 dati richiesti onde sia consentito all’ Amministrazione di identificare agevolmente 1 documenti o i dati richiesti. All’inottemperanza al disposto legislativo deve conseguire la inammissibilità della richiesta in quanto strutturata in paragrafi formulati in modo così vago e senza indicazione specifica dei documenti richiesti. Questi dettami sono stati ripresi anche nelle la pubblica amministrazione (frasparenza — accesso civico generalizzato — ambito oggettivo — inammissibilità delle richieste art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 1309/2016, $ 4). - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, $ 3.1.). Questa discrasia è particolarmente evidente leggendo i paragrafi n. 1,2,.3.5 e 6 della richiesta di accesso civico generalizzato in esame. Ma era intuibile che i paragrafi in questione dovevano essere attinti da questa discrasia, in quanto, nel caso di specie, si verte in tema di richiesta, come detto massiva, sproporzionata e quindi eccessivamente onerosa. In disparte, altresì, le considerazioni anche sulla presenza di altre discrasie: quale, sempre a titolo di esemplificazione, il pretendere (paragrafo n°2) che la Istituzione scolastica , a mente dell’art. 35 del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016, avrebbe dovuto effettuare la valutazione di impatto anche in riferimento all’utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici, non tenendo conto che il Garante della Privacy si era pronunciato il 26 marzo 2020 (provvedimento n° 64/2020 :Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784]), affermando che tale valutazione non doveva effettuarsi. Si cade nel medesimo errore di pretendere l’applicazione di richiamato l’art. 35 del GDPR 679/2016 anche per quanto riguarda il paragrafo n°4. Anche qui si è pronunciato il Garante della Privacy , affermando che il DATA [omissis] ASSESSMENT deve essere effettuato tenendo conto di un elenco di tipologie: quanto preteso dal richiedente non è riconsiderato nel citato elenco. Ancora sulla richiesta distorta riferentesi all’art. 35 del GDPR 679/2016, sempre a mero titolo di esemplificazione, è opportuno soffermarsi su quanto contenuto nel paragrafo n° 5. La lettura evidenzia come il richiedente, prima di stilare il paragrafo non ha tenuto presente che gli istituti scolastici usufruiscono unicamente di piattaforme scelte dal MIUR, previo accreditamento AGID dei fornitori prendendosi carico, ovviamente, di tutte le responsabilità connesse ai dettami riguardanti il DPIA: quindi nessun onere sussisteva in capo alle Istituzioni Scolastiche che ne dovevano usufruire. Infine, stante l'evidenza, non ci si è voluti soffermare sulla circostanza che tutti i paragrafi che costituiscono la richiesta esplicitano una finalità sottesa che appare meramente esplorativa, in quanto volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Anche, quindi, sotto questo ultimo profilo, la richiesta è inammissibile. Roma, 17 ottobre 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis]