UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA COPERNICO” VIA COPERNICO 1 00071 POMEZIA (ROMA) — TEL. 06 121127550 CODICE FISCALE 97197220581; CODICE MECCANOGRAFICO RMIS071006 CON SEDI ASSOCIATE: 1.T.C. “A. MONTI” — C.M RMTD07101C; 1.T.1.S.°N.COPERNICO” — C.M. RMTF07101P PEO:rmis071006@istruzione.it- PEC: rmis071006@pe istruzione.it Distretto LXI - Ambito 16 11.5 "VIA COPERNICO" - POMEZIA Sito web: http:/Avww.iisviacopernico.edu.it Prot. 0012317 del 17/10/2022 |-4 (Uscita) Al Dott. Fabio Pietrosanti domicilio digitale: comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: RISPOSTA DEL DS all’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO del Dott. Fabio Pietrosanti- monitora PA In merito alla richiesta da parte del Sig. Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA di accesso civico generalizzato ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; si comunica quanto segue: Nel caso che ci occupa, l’esercizio del diritto di accesso, così come formulato, appare piegato a logiche che esulano in maniera netta dalla ratio che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione normativa dettata in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa. L’art. 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, infatti, finalizza il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni all'esercizio di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Dal dettato positivo emerge in maniera chiara una insanabile contraddizione tra l’obiettivo voluto dal richiedente e la dimensione teleologica in cui la norma stessa si colloca. Ed invero, l’Istante, senza alcuna previa interazione con gli uffici scolastici territoriali, richiedeva alle Scuole una mole di documenti piuttosto cospicua. Ed è proprio in relazione a tale modalità d’incedere che si incentra e si sviluppa l'equivoco concettuale che pare opportuno dipanare. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA COPERNICO” VIA COPERNICO 1 00071 POMEZIA (ROMA) — TEL. 06 121127550 CODICE FISCALE 97197220581; CODICE MECCANOGRAFICO RMIS071006 CON SEDI ASSOCIATE: 1.T.C. “A. MONTI” — C.M RMTD07101C; 1.T.1.S.°N.COPERNICO” — C.M. RMTF07101P PEO:rmis071006@istruzione.it- PEC: rmis071006@pe istruzione.it Distretto LXI - Ambito 16 Sito web: http:/Awww.iisviacopernico.edu.it dibattito pubblico, ma, se questo è il fine voluto dal legislatore, non si vede come l’attività attuata da Monitora PA possa ritenersi in linea con quanto indicato dal Decreto Trasparenza. Ciò che emerge nel caso che ci occupa non è la finalità che si vorrebbe soddisfare, la quale, astrattamente e atomisticamente considerata, potrebbe apparire anche legittima, ma diviene ontologicamente incompatibile con l’intenzione del legislatore, laddove si ponga mente alla declinazione irragionevole con cui la stessa è perseguita a cui va aggiunta la mancata esplicitazione delle modalità con cui verrà gestita una siffatta mole di dati e informazioni che astrattamente possono contenere anche dati personali. Pertanto, alla luce di quanto tratteggiato e soprattutto in merito alle modalità operative con cui l’accesso stesso si è concretizzato, si evidenzia come i migliori intenti del legislatore, positivizzati in più penetranti strumenti di conoscenza pubblica, possano essere strumentalmente utilizzati, dando luogo a condotte assolutamente irragionevoli e destinate esclusivamente a porre in essere un controllo indiscriminato, diffuso e generalizzato sull'intero sistema scolastico italiano, senza che ciò possa essere minimamente correlato con quel sistema di guarentigie fatto proprio dal legislatore. Per tali motivi, tra le altre, si è proceduto da parte dei Sindacati ad interrogare anche l’Autorità Garante per tutte le iniziative necessarie ed opportune in tema di Protezione dei dati Personali. Le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza si riferiscono a operazioni come, ad esempio, la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, non riguardano le attività di trattamento della Scuola perché non rientranti nei criteri indicati dalla norma. A ciò si aggiunge che secondo la giurisprudenza amministrativa, le richieste esplorative — dirette a sapere se siano previsti una certa attività amministrativa o un determinato servizio 0, ancora, l'adozione di un determinato atto — possono essere dichiarate inammissibili qualora siano preordinate unicamente alla verifica della posizione dell’amministrazione rispetto a un certo tema (Tar Lazio, sez. I-bis, 4 febbraio 2019, n. 1383). Nel caso che occupa l’«interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio [...] pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi» (Così Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495). Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 2020, n. 10, ha evidenziato che «l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto» con la conseguenza che sarà «possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche [...], contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi». Tutto ciò detto, I1.1.S. “Via Copernico” di Pomezia seguendo l'orientamento dalla giurisprudenza amministrativa, a seguito della richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) relativa a una notevole mole di documenti, ritiene di non dare seguito alle richieste formulate in quanto, con riferimento alla compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione, in rapporto al carico di lavoro ragionevolmente esigibile dagli uffici ,si ritiene la richiesta in linea di principio infondata. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA COPERNICO” VIA COPERNICO 1 00071 POMEZIA (ROMA) — TEL. 06 121127550 CODICE FISCALE 97197220581; CODICE MECCANOGRAFICO RMIS071006 CON SEDI ASSOCIATE: 1.T.C. “A. MONTI” — C.M RMTD07101C; 1.T.1.S.°N.COPERNICO” — C.M. RMTF07101P PEO:rmis071006@istruzione.it- PEC: rmis071006@pe istruzione.it Distretto LXI - Ambito 16 Sito web: http:/ [omissis] precisazione che, il presente diniego dipende da due aspetti. Il primo riguarda il pregiudizio al buon andamento, in termini di impiego di tempo del personale in servizio nel reperire la documentazione e metterla a disposizione del richiedente. In secondo luogo, il diniego non può ritenersi legittimo in quanto appare assente il dialogo con il richiedente, evocato dalla Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017, laddove si chiarisce che, qualora la trattazione dell’istanza di accesso civico generalizzato sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio e immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, quest’ultima «prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità» (così Tar Puglia, sez. III, 18 febbraio 2018, n. 234). Occorre anche rilevare che, stante una asimmetria informativa tra l’amministrazione che detiene i documenti e il cittadino che ne chiede l’ostensione, il giudice amministrativo ha ritenuto che sia onere dell’amministrazione attivare il dialogo endoprocedimentale con il richiedente, contattandolo e assistendolo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta. La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che il dialogo cooperativo deve essere attivato anche in presenza di richieste massive ed esplorative suscettibili di compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa. In tali casi, il rigetto dell’istanza deve essere preceduto da un dialogo procedimentale teso a verificare la possibilità di rideterminare il perimetro dell'accesso entro limiti compatibili con il buon andamento dell’ufficio (Tar Toscana, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 33 e, da ultimo, Cons. St., sez. V, 26 marzo 2020, n. 2129). La scrivente rappresenta in ultimo che la domanda potrebbe essere riesaminata da parte di codesto Istituto solo nel caso in cui il richiedente voglia riformulare l'istanza in modo chiaro e non generallizzato indicando altresì i riferimenti attraverso i quali sia possibile instaurare un dialogo con il richiedente in relazione ai singoli aspetti contestati che al momento precludono l’accoglimento della richiesta. Il Dirigente Scolastico [omissis]