ISTITUITO VIVIVICALINDIVO VINAVI ULI ILIVIDUNI = VW. . 3 IVUTIVUVLI V.IVL DIVIIVUIIWUVIN ATISTII U "ULI IVIV FRVIVVULLI VT Prot. 0008756/U del 17/10/2022 12:23 fi 0 DI 787 ÈI MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA XVI SETTEMBRE” Via XVI Settembre, n. 17 — 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 — Fax 0766/580187 C.M. RMIC8GQOOR — C.F. 91064900581 - www.comprensivocivitavecchia1l.gov.it RMIC8GQOOR @istruzione.it — RMIC8GQOOR@pec.istruzione.it Civitavecchia, 17/10/2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione drla@postacert.istruzione.it In riscontro alla Sua istanza pervenuta in data 19/9/2022, Prot. n.7792/E, nella quale si richiedeva l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 33/2013 si rappresenta quanto segue: * in merito alla richiesta n. 7 “copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” si rileva che la stessa non può essere accolta in quanto risulta manifestatamente onerosa e massiva ( Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare 2/2017 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera n. 1309/2016), riguardando un numero cospicuo di documenti tali da comportare un carico eccessivo ed irragionevole di lavoro. Pertanto, in considerazione sia del dispendio di risorse necessario da parte della pubblica amministrazione per soddisfare la richiesta, sia della rilevanza dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare, un'accurata trattazione della stessa, compresi gli interventi necessari sulla documentazione per evitare un pregiudizio concreto alla tutela la protezione dei dati personali (art.5-bis comma 2 del D.Lgs 33/2013) in essa contenuti, comporterebbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere l'efficacia ed il buon andamento della sua azione; * in merito alla richiesta n. 2 “copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022”, si rileva che si tratta di richiesta inammissibile in considerazione di quanto precisato dal GPDP circa la DPIA con provvedimento del 26 marzo 2020 in riferimento; SPS, Ned % n) ;) EEE * in merito alla richiesta n. 3 “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2028”, si rileva che si tratta di richiesta generica ed esplorativa, che comporterebbe un onere di lavoro eccessivo rispetto all'interesse conoscitivo sotteso all'istanza e pertanto non può essere accolta; * in merito alla richiesta n. 4 “copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”, non può essere accolta in quanto si rileva che nei casi sottoposti, per i quali tra l’altro non sono previste forme di trattamento su larga scala, non è prevista la DPIA ex art. 35 GDPR; * in merito alla richiesta n. 5 “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” non può essere accolta in quanto si rileva che la scuola ha utilizzato piattaforme autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, che presuppongono fornitori accreditati presso AgID e che , pertanto, non risulta necessaria DPIA; * in merito alla richiesta n. 6 “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”, si rileva che tale richiesta risulta esplorativa e, pertanto, non può essere accolta e che la valutazione comparativa non risulta prevista dal D. Igs. 50/2016 nella procedura di selezione dell'operatore economico. Si nega, per i motivi di cui sopra, l'accesso civico generalizzato come da istanza pervenuta a questo ufficio in data 19 settembre 2022. Il Dirigente Scolastico [omissis] Firmato da: | LICCIARDELLO FRANCESCA Codice fiscale: LCCFNC68M50C7730 17/10/2022 12:20:51