prot. n. 0011938/2022 del 02/12/2022 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO- AMBITO 14 ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO MAMELI” C.M. RMIC8DQ001 — C.F. 93021340588 - Cod. Univoco UFYDHC Sito Internet www.icmamelipalestrina edu.it rmic8dg001@istruzione.it ===== rmic8da001@pec.istruzione.it Palestrina, 02.12.2022 prot. n. vedi segnatura AI Sig. Fabio Pietrosanti MEZZO PEC comunicazioni@pec.monitora-pa.it p.c. AI Direttore Generale USR Lazio [omissis] drla@postacert.istruzione.it OGGETTO: RMIC8D0Q001 — Riesame della richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 e seguenti del d. lgs. 14/03/2013, n. 33, ricevuta in data 19/09/2022, relativamente ai soli punti 1 e 3 della richiesta medesima. SI riscontra la richiesta di riesame disposta dal Direttore Generale USR Lazio [omissis] in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con prot. AOODRLA 47977 del 02/12/2022, dell’istanza di accesso civico generalizzato quivi pervenuta il 19.09.2022 (soli punti 1 e 3). Ribadendo quanto già esposto con il primo riscontro ns prot. n. 9678/2022 del 17.10.2022, ovvero che le due domande di cui ai punti 1 e 3 appaiono del tutto generiche e meramente esplorative, si ritiene per questo che, allo stato, la richiesta di accesso non possa essere accolta: alla stregua sia di quanto contenuto nella legislazione introduttiva dello strumento anzidetto dell’accesso civico generalizzato, - quale terzo genus accanto all’accesso civico amministrativo e l’accesso civico semplice - perché formulata in dispregio dei principi di interpretazione giurisprudenziale contenuti nella Sentenza n°10 emessa il 2 aprile 2020 dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nonché del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione . L°’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi in una controversia riguardante, in una procedura ad evidenza pubblica, la fase successiva dell’esecuzione del contratto, ha sancito la possibilità di esperire l'istituto dell’accesso civico generalizzato anche per la materia dei contratti pubblici. Ma l’Adunanza Plenaria ha colto, altresì, l’occasione, da una parte, di affermare, attraverso una interpretazione approfondita della legislazione di settore, che è vero e indubitabile il riconoscere che l’accesso civico generalizzato è uno strumento per affermare il principio di trasparenza, connesso con quello della riservatezza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO- AMBITO 14 ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO MAMELI” C.M. RMIC8DQ001 — C.F. 93021340588 - Cod. Univoco UFYDHC Sito Internet www.icmamelipalestrina edu.it rmic8dg001@istruzione.it ===== rmic8da001@pec.istruzione.it amministrativi e, attraverso questa conoscibilità, mettere in grado il cittadino di comprendere l’intelligibilità dei processi decisionali e conseguentemente l'assenza di corruzione. D'altra parte, I’ Adunanza Plenaria ha tenuto a precisare, con pari vigore, che l’esercizio dell’elementare diritto soggettivo, che è alla base dell’accesso civico generalizzato, non deve essere di ostacolo al buon andamento della Pubblica Amministrazione: da qui il dovere di questa di valutare preventivamente la sussistenza dell’interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste. Questo vaglio si estrinseca nella facoltà di poter non accogliere richieste obiettivamente infondate e non rispettose del canone della buona fede e del divieto di abuso del diritto oppure redatte in modo assolutamente generico e destituite di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio 0, infine, perché trattasi di richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, perciò, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. La mancanza di buona fede e l’abuso del diritto della richiesta vengono confermate anche nelle premesse del decreto di riesame dell’istanza de quo da parte del R.P.C.T., in cui vengono riportate evidenze del fatto che l’istante non abbia letto le risposte ricevute da parte delle Istituzioni scolastiche destinatarie d’istanza FOIA, “limitandosi possibilmente a trattarle con sistemi informatizzati. ”. Fatte queste premesse, è agevole il verificare come la richiesta di accesso civico generalizzato in esame non è coerente con il dettato della legislazione introduttiva del nominato tipo di accesso, alla luce della interpretazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato sopra richiamata. In disparte, infine, le considerazioni che la richiesta non è coerente neanche con quanto contenuto nei pareri rilasciati in materia dall’ ANAC e dalle circolari emesse dal Ministero della semplificazione. Laverifica di questa Dirigente Scolastica è bene quindi che inizi col riportare i passi della decisione emessa dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Nel punto 22.5 della Sentenza viene così conclamata l’importanza essenziale dello strumento dell’accesso civico generalizzato: “ Anche nel nostro ordinamento l’evoluzione della visibilità del potere, con la conseguente accessibilità generalizzata dei suoi atti sul modello del FOIA, è la storia del lento cammino verso la democrazia e, con il progressivo superamento degli arcana imperii di tacitiana memoria, garantisce la necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica (Corte cost, 7 maggio 2002, n. 155). 22.6. Il principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale “casa di vetro” improntata ad A_Db SNA n MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO- AMBITO 14 ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO MAMELI” Viale della Vittoria, 2 - 00036 Palestrina - Tel. 069538171 — Fax 069534166 C.M. RMIC8DQ001 — C.F. 93021340588 - Cod. Univoco UFYDHC Sito Internet www.icmamelipalestrina edu.it rmic8dg001@istruzione.it ===== rmic8da001@pec.istruzione.it imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione”. Ma, come sopra anticipato, 1’ Adunanza Plenaria non poteva limitarsi unicamente a affermare con forza l’importanza del diritto soggettivo che si esercita qualora si inoltri una richiesta di accesso civico generalizzato: contemporaneamente ha voluto richiamare, con pari vigore, l’attenzione che questo esercizio non deve essere ostacolo al buon andamento della pubblica amministrazione. Conseguentemente nel punto 36.4 della sentenza così viene affermato: “è ovvio che l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.). L'affermazione che il riconosciuto esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non può assolutamente essere ostacolo al buon andamento della pubblica amministrazione viene suffragato dall’enunciazione nella sentenza n°10/2020 di principi sul trattamento delle richieste manifestamente onerose o sproporzionate. Così mel punto 36.6 così affermato: “ sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi”. Del resto, la stessa ANAC (trasparenza — accesso civico generalizzato — richieste massive — richieste irragionevoli —buon andamento: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, $ 4.2) e una circolare del ministro per la semplificazione ( Circ. N. 2/2017, $ 7, lett. d) così avevano tenuto ad affermare già nel 2016 e nel 2017: “L ‘amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta non risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione “. FAN o” MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO- AMBITO 14 ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO MAMELI” C.M. RMIC8DQ001 — C.F. 93021340588 - Cod. Univoco UFYDHC Sito Internet www.icmamelipalestrina edu.it rmic8dg001@istruzione.it ===== rmic8da001@pec.istruzione.it Alla luce di queste ultimissime considerazioni immediatamente si può affermare che, obiettivamente, e del resto , così anche come dichiarato sul sito informatico che ha realizzato il richiedente (sul sito così è scritto: “ Monitora PA dichiara sul proprio sito di aver avviato il primo accesso civico massivo della storia italiana, come primo passo di una strategia che si svilupperà completamente nei prossimi 3/4 mesi”), la richiesta di accesso civico generalizzato, deve essere considerata massiva ed eccessivamente sproporzionata: conseguentemente, secondo quanto affermato nel richiamato punto 36.6 della menzionata Sentenza, la [omissis] anche se volesse tener conto unicamente di questo aspetto, avrebbe piena facoltà di rifiutare la richiesta di accesso, in quanto appare evidente — lo si ripete ancora una volta- come la richiesta sia manifestamente irragionevole e che il suo accoglimento comporterebbe un carico di lavoro aggiuntivo in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Infatti l'Istituzione Scolastica ha un ufficio di segreteria presidiato da amministrativi in numero del tutto insufficiente e costituito, in parte, anche da personale di recente nomina e quindi non particolarmente esperto nel trattare le Banche Dati di una Scuola: e Trattamento di dati personali, anche relativi a condanne civili e penali, e dati relativi alla salute, nell’ambito delle attività di selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato e gestione del rapporto di lavoro; e Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico ; e Dati necessari alla predisposizione del P.T.O.F., del R.A.V., della Rendicontazione Sociale relativa al triennio in corso; e Iscrizioni nuovo anno scolastico ; e Attività educative formative didattiche e di valutazione; e Rapporti scuola-famiglia compresa la gestione del contenzioso; e Attività di gestione economica e finanziaria, anche relative al PNRR; e Organi collegiali; e Rapporti con il MIeM/MUR, altre Istituzioni scolastiche, Enti Locali, ASL e centri Handicap e sostegno alla riabilitazione, trasmissione schede rilevazioni alunni affetti da disabilità, Società e liberi professionisti; e Archivio generale storico e quant'altro. Con risorse di personale, come detto, evidentemente insufficienti, si deve attendere alla gestione delle suddette Banche Dati onde assicurare il servizio didattico n° 759 studenti e soddisfare le esigenze di n°128 di appartenenti al personale scolastico (docenti e personale ATA). È evidente, come detto, che l’Istituzione Scolastica , non è assolutamente in grado di soddisfare una richiesta così massiva (si pensi soltanto all’impegno dovuto dalla necessaria attività di elaborazione come l’oscuramento di dati personali che l’amministrazione dovrebbe svolgere per FAN o” MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO- AMBITO 14 ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO MAMELI” C.M. RMIC8DQ001 — C.F. 93021340588 - Cod. Univoco UFYDHC Sito Internet www.icmamelipalestrina edu.it rmic8dg001@istruzione.it ===== rmic8da001@pec.istruzione.it rendere disponibili i dati e documenti richiesti: impegno che si aggiunge a quello, altresì, gravoso della ricerca. In disparte le considerazioni che la prima richiesta viene fatta a inizio di anno scolastico e che la richiesta di riesame perviene a ridosso delle operazioni di chiusura della contabilità relative all’E.F. 2022, dell’imminente scadenza delle procedure di rendicontazione relative a numerosi progetti europei di cui l'Istituzione scolastica è beneficiaria e della prossima apertura delle iscrizioni per l'a. s. 2023/24, con tutte le gravose incombenze che sta comportando!). Sotto questo profilo, quindi, la richiesta di accesso civico generalizzato quale avanzata è da considerarsi irragionevole. Ma vi è di più. Continuando nella verifica delle discrasie di cui è infarcita la richiesta, si ribadisce quanto già espresso nel primo riscontro fornito, ovvero, come non sia stato rispettato il dettato del legislatore in tema di necessità di indicare 1 documenti o i dati richiesti onde sia consentito all’ Amministrazione di identificare agevolmente i documenti o 1 dati richiesti. AIl’inottemperanza al disposto legislativo deve conseguire la inammissibilità della richiesta in quanto strutturata, nei paragrafi di cui è stato disposto il riesame, in modo così vago e senza indicazione specifica dei materia e da una circolare del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (trasparenza — accesso civico generalizzato — ambito oggettivo — inammissibilità delle richieste art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 1309/2016, $ 4). - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, $ 3.1). Questa discrasia è particolarmente evidente leggendo i punti 1 e 3 della richiesta di accesso civico generalizzato in esame. Ma era intuibile che i paragrafi in questione dovevano essere attinti da questa discrasia, in quanto, nel caso di specie, si verte in tema di richiesta, come detto massiva, sproporzionata e quindi eccessivamente onerosa. Infine, stante l’evidenza, non ci si è voluti soffermare sulla circostanza che tutti i paragrafi che costituiscono la richiesta esplicitano una finalità sottesa che appare meramente esplorativa, in quanto volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Anche, quindi, sotto questo ultimo profilo, la richiesta è inammissibile. La Dirigente Scolastica ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.