p AF30C78- UFFICIO SEGRETERIA -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E|LEE*:® - Prot. 0005168/U del 0711 2/2022 12:25 II.5 - Dirige NI ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PAOLO II" C.F.97197210582 C.M. RMIC841006 Tel.0695955210 Fax: 0652319357 e-mail: RMIC841006@istruzione.it Pec: rmic841006@pec.istruzione.it www.icgiovannipaoloii.edu.it AI Signor Fabio Pietrosanti E p.c. AI Direttore Generale dell’ U.S.R. Lazio [omissis] Oggetto: riscontro all’ istanza di accesso in seguito all’allegato provvedimento del Direttore Generale dell’USR Lazio, n. 47989 del 2/12/2022, per il riesame dei punti 1 e 3 dell’istanza di accesso civico generalizzato inoltrata dal signor Pietrosanti Fabio 11 19 settembre 2022. In riferimento all’oggetto si argomenta quanto segue: premesso che dalla sopracitata richiesta si legge al punto 3 (pagina 1): “con la fine dello stato di emergenza è venuto meno parte di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 26 marzo 2020 — “Didattica a distanza: prime indicazioni [n. doc 9300784], il quale prevedeva la possibilità di allentare alcune stringenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati, pur ribadendo la vigenza, anche nel corso dell’emergenza sanitaria, di obblighi ben precisi da parte degli istituti scolastici” A tal riguardo si precisa che, con il già menzionato provvedimento, il Garante non ha in alcun modo derogato all'applicazione del GDPR per gli asseriti motivi emergenziali, fornendo solamente precisazioni utili ad un corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione; in merito al punto 1 della richiesta pervenuta si segnala, preliminarmente, che la stessa coinvolge diversi servizi quali, ad esempio posta elettronica e PEC, erogati da altri enti pubblici e amministrazioni di cui la scuola è sottoposta (come l’amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito ). Pertanto si evidenzia nella richiesta il carattere meramente esplorativo di almeno una parte della richiesta, che renderebbe la stessa inaccettabile per quanto indicato dalla Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016, pag 9, con rif. al parere del Consiglio di Stato 18.2.2016, par. 11.3. Inoltre la richiesta presentata allo scrivente Ufficio appare sproporzionata e onerosa, esigendo la produzione, per un periodo di tre anni scolastici, di contratti e altri atti giuridici (contratti che sono comunque stipulati con enti riconosciuti dal Ministero e accreditati presso AgID) con termini e condizioni di utilizzo sempre pubbliche e ben disponibili anche al richiedente. L’onerosità del carico di lavoro per l’Istituto è evidente anche in considerazione delle esigue risorse di personale di cui la scrivente istituzione dispone. Infatti, presso l’ufficio di segreteria, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa rivolta ad una popolazione studentesca pari a 845 alunni, suddivisi in 3 ordini di scuola diversi, con la maggior parte di classi funzionanti a tempo pieno, articolati su n. 7 plessi situati in tre quartieri diversi e distanti fra loro, prestano servizio n. 5 assistenti amministrativi in organico di diritto assegnati ai seguenti ambiti: n.2 unità ufficio alunni n.2 unità ufficio personale n. 1 unità ufficio affari generali, rapporti con gli enti locali , protocollo Alla luce di quanto sopra indicato, la raccolta delle informazioni richieste imporrebbe a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e Indispensabile supporto al servizio di istruzione, per cui, come indicato dalla sentenza dell’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 pubblicata il 2 aprile del 2020, la produzione della mole dei documenti richiesti sarebbe ostativa al buon andamento dell’amministrazione. Le varie determinazioni sono comunque pubblicate sul sito nella sezione Amministrazione trasparente. Per tali motivi la richiesta non può essere accolta. In merito alla richiesta dei documenti di cui al punto 3 dell’istanza di accesso civico si specifica che questa istituzione ha utilizzato esclusivamente le piattaforme consigliate dal Ministero e accreditate presso AGID, nonché le metodologie e le indicazioni suggerite dallo stesso Ministero e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento del 26 marzo 2020, attivando solo i servizi essenziali per la didattica i quali, non consentendo il monitoraggio sistematico degli utenti né tantomeno ricorrendo a soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali ad esempio Il utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici), non presentano caratteristiche suscettibili di aggravare 1 rischi per 1 diritti e le libertà degli interessati. Per tali motivi la richiesta non può essere accolta. Avverso la decisione dell'Amministrazione il Signor Fabio Pietrosanti può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il Dirigente Scolastico [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse