® 1 ISTITUTO COMPRENSIVO Q Ministero dell'Istruzione e del Merito BASSA SABINA P Scuala tua Via Angelo Bulgarelli, s.n.c. 02047 PoesIo MIRTETO (RI) ta Cod. Mecc. RIITC82500N —Tel.0765 24232 C.F.80013210572 Europei e-mail: riic82500n@istruzione.it riic8 2500n©®pec.istruzione.it PON Sito web: www.istitutocomprensivobassasabina.edu.it IST. COMPR, BASSA SABINA Prot. 0012196 del 12/12/2022 A Fabio Pietrosanti \-4 (Uscita) comunicazioni@pec.monitora-pa.it E p.c. al RPCT dell’USR LAZIO drla@postacert.istruzione.it OGGETTO: nota RPCT USR LAZIO - prot. n. 47305 del 29 novembre 2022 - disposizione di riesame della richiesta di accesso generalizzato presentata dal sig. Fabio Pietrosanti. Facendo seguito alla Nota USR Lazio prot. n.47305 del 29/11/2022, conseguente alla Sua istanza di riesame della richiesta di accesso civico generalizzato pervenuta a questo Ufficio tramite PEC il giorno 19/09/2022, si rappresenta quanto segue: In via preliminare si richiamano le premesse del provvedimento sopra citato, soprattutto nella parte in cui si evidenzia la genericità ed erroneità della classificazione operata dal sig. Pietrosanti in ordine alle risposte ricevute dalle Istituzioni scolastiche del Lazio, che denota la mancata disamina di ognuna e la presumibile trattazione delle stesse con sistemi automatizzati, oltre al fatto che è stata formulata una richiesta di riesame massiva in luogo di singole richieste che il sig. Pietrosanti avrebbe dovuto inoltrare ai sensi dell’art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2013. Si richiama altresì la sentenza n°10 emessa il 2 aprile 2020 dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che se da un lato riconosce all’accesso civico generalizzato la valenza di strumento per affermare il principio di trasparenza, dall’altro precisa con vigore che l’esercizio del diritto soggettivo, alla base dell’accesso civico generalizzato, non deve essere di ostacolo al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Da qui il dovere di questa di valutare preventivamente la sussistenza dell’interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste, pervenendo anche al non accoglimento delle richieste obiettivamente infondate e non rispettose del canone della buona fede e del divieto di abuso del diritto oppure redatte in modo assolutamente generico e destituite di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ovvero perché trattasi di richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, perciò, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. Si riportano di seguito i punti significativi della citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del CdS 2/2020: - punto 36.4: “... è ovvio che l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.); -. punto 36.6:" ....sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi”. Del resto la stessa ANAC (trasparenza — accesso civico generalizzato — richieste massive — richieste irragionevoli -buon andamento: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, $ 4.2) e una circolare del ministro per la semplificazione ( Circ. N. 2/2017, $ 7, lett. d) così avevano tenuto ad affermare già nel 2016 e nel 2017: “L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta non risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione “. Ferme restando le considerazioni preliminari sopra esposte, si intende in ogni caso dare seguito al provvedimento del DG dott. Pinneri sopra citato di accoglimento della richiesta di riesame, non limitandosi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornendo una adeguata prova in relazione agli elementi sopra richiamati circa la manifesta irragionevolezza dell’onere che una accurata trattazione della domanda comporterebbe, conformemente a quanto previsto dalla circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d. A tal fine si specifica, pertanto, che codesta Istituzione Scolastica ha un ufficio di segreteria presidiato da amministrativi in numero del tutto insufficiente per le incombenze di un istituto di tale complessità e che deve costantemente interagire con diverse banche dati per le seguenti attività: e Trattamento di dati personali, anche relativi a condanne civili e penali, e dati relativi alla salute, nell’ambito delle attività di selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato e gestione del rapporto di lavoro; e Attività propedeutiche all'avvio dell’anno scolastico ; e Dati necessari alla predisposizione del P.T.O.F., del R.A.V., della Rendicontazione Sociale relativa al triennio in cOrso; e Iscrizioni nuovo anno scolastico ; e Attività educative formative didattiche e di valutazione; e Rapporti scuola-famiglia compresa la gestione del contenzioso; e Attività di gestione economica e finanziaria, anche relative al PNRR; e Organi collegiali; e Rapporti con il MleM/MUR, altre Istituzioni scolastiche, Enti Locali, ASL e centri Handicap e sostegno alla riabilitazione, trasmissione schede rilevazioni alunni affetti da disabilità, Società e liberi professionisti; e Archivio generale storico e quant'altro. Con risorse di personale, come detto, evidentemente insufficienti, si deve attendere alla gestione delle suddette Banche Dati onde assicurare il servizio didattico nei confronti di n. 1137 studenti e soddisfare le esigenze di n. 238 unità di personale scolastico (docenti e personale ATA). La scuola è articolata in 13 plessi, ripartiti nel territorio di 4 comuni. Giova anche menzionare il fatto che negli ultimi tre anni scolastici si sono avvicendati 3 dirigenti scolastici e che nello scorso anno l’istituto era in reggenza. È evidente, come detto, che l'Istituzione Scolastica , non è assolutamente in grado di soddisfare una richiesta così massiva (si pensi soltanto all'impegno dovuto dalla necessaria attività di elaborazione come l’oscuramento di dati personali che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti: impegno che si aggiunge a quello, altresì, gravoso della ricerca di tali dati e documenti. Si aggiunga altresì che la richiesta di riesame perviene a ridosso delle operazioni di chiusura della contabilità relative all’E.F. 2022, dell'imminente scadenza delle procedure di rendicontazione relative a numerosi progetti europei di cui l'Istituzione scolastica è beneficiaria e della prossima apertura delle iscrizioni per l’a. s. 2023/24, con tutte le gravose incombenze che tutto ciò comporta. Sotto questo profilo, quindi, la richiesta di accesso civico generalizzato quale avanzata è da considerarsi irragionevole e, conseguentemente, infondata ed inammissibile anche l’istanza di riesame inoltrata da Monitora PA. Ma vi è di più. Continuando nella verifica delle discrasie di cui è caratterizzata la richiesta, si ribadisce come non sia stato rispettato il dettato del legislatore in tema di necessità di indicare i documenti o i dati richiesti onde sia consentito all’Amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. All’inottemperanza al disposto legislativo deve conseguire la inammissibilità della richiesta in quanto strutturata, nei paragrafi di cui è stato disposto il riesame, in modo così vago e senza indicazione specifica dei documenti richiesti. ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (trasparenza — accesso civico generalizzato — ambito oggettivo — inammissibilità delle richieste art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 1309/2016, $ 4). - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, 8 3.1.). Appare, nella generalità della richiesta, l'evidenza che tutti i paragrafi della richiesta di accesso esplicitano una finalità sottesa che appare meramente esplorativa, in quanto volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. In disparte, altresì, le considerazioni anche sulla presenza di altre discrasie: quale, sempre a titolo di esemplificazione, il pretendere (punto n. 2) che la Istituzione scolastica , a mente dell’art. 35 del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016, avrebbe dovuto effettuare la valutazione di impatto anche in riferimento all’utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici, non tenendo conto che il Garante della Privacy si era pronunciato il 26 marzo 2020 (provvedimento n° 64/2020 :Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784]), affermando che tale valutazione non doveva effettuarsi. Riguardo al punto n. 3 si rileva poi che la richiesta non specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, o “servizi più complessi” rispetto a cosa. L'Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. La scuola ha attivato una gestione peculiare della piattaforma attivando le sole funzionalità previste e gestendo gli accessi e le abilitazioni tramite la creazione di specifiche utenze con specifici permessi. La scuola ha attivato i soli servizi essenziali (Microsoft Teams per la didattica) regolati da termini di utilizzo che vincolano Microsoft alla non registrazione e alla non divulgazione. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Sempre sul punto n. 3 si specifica, inoltre, che nell’anno scolastico 2022/2023 non è prevista la didattica digitale integrata. Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 l’Istituto si è dotato di un apposito Regolamento per la DDI pubblicato sul registro elettronico e sul sito (raggiungibile al seguente link: https://www.istitutocomprensivobassasabina.edu.it/images/DAD/Regolamento DDI marzo _2021.pdf Per il funzionamento degli organi collegiali a distanza è stato predisposto apposito Regolamento, anch'esso pubblicato sul sito della scuola al link seguente: http://www.istitutocomprensivobassasabina.it/images/pdf istituto didattica/Regolamento 0O0CC a distanza Bass a_Sabina.pdf. Se questi sono i documenti oggetto di accesso, l'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Quanto al punto n. 4, si cade nell’errore di pretendere l’applicazione di richiamato l’art. 35 del GDPR 679/2016: a tal fine si rammenta che in merito si è pronunciato il Garante della Privacy , affermando che il DATA [omissis] essere effettuato tenendo conto di un elenco di tipologie: quanto preteso dal richiedente non è riconsiderato nel citato elenco. Ancora sulla richiesta distorta riferentesi all’art. 35 del GDPR 679/2016, sempre a mero titolo di esemplificazione, è opportuno soffermarsi su quanto contenuto nel punto n. 5. La lettura evidenzia come il richiedente, prima di stilare il paragrafo non ha tenuto presente che gli istituti scolastici usufruiscono unicamente di piattaforme scelte dal MIUR, previo accreditamento AGID dei fornitori prendendosi carico, ovviamente, di tutte le responsabilità connesse ai dettami riguardanti il DPIA: quindi nessun onere sussisteva in capo alle Istituzioni Scolastiche che ne dovevano usufruire. Anche la richiesta di cui al punto n. 6 appare meramente esplorativa: come è noto, infatti, gli acquisti delle scuole vanno effettuati applicando tutte le norme in vigore, quindi non solo il CAD citato dal richiedente ma anche il codice dei contratti e il regolamento di contabilità delle scuole, che non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sottosoglia. Infine, stante l’evidenza, non ci si è voluti soffermare sulla circostanza che tutti i paragrafi che costituiscono la richiesta esplicitano una finalità sottesa che appare meramente esplorativa, in quanto volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Anche, quindi, sotto questo ultimo profilo, si conferma il diniego della richiesta di accesso civico generalizzato e la conseguente inammissibilità dell’istanza di riesame pervenuta attraverso il RPCT. Per le ragioni suesposte, avuto riguardo al riesame disposto dal RPCT dell’USR Lazio, si rende noto il diniego all'accesso ai dati richiesto da Monitora-PA. Il Dirigente Scolastico [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse