di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica ; VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; nei luoghi di lavoro; VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69; VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di si- curezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; VISTO il Protocollo anti contagio recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comi- tato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 ; CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione sco- lastica e dell'organico dell’autonomia a disposizione; CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; CONSIDERATA lesigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior inte- grazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2020 È approvato il presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). Art. 1 Finalità, ambito di applicazione e informazione 1. I presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto Comprensivo 2 di Ferentino. 2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica . 3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modifi- cato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica . 4. _0_ [omissis] pubblicazione del presente Regolamento sul rregistro Spaggiari e sul sito web della Scuola. Art. 2 - Premesse 1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il persona- le docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti in- formatici o tecnologici a disposizione. 2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presen- tano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a que- sti per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le fami- glie. 4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, etc. 5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per * Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; * La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; * Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; * Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; * Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergi- ca al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: * Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: A. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tem- po reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; B. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o me- no strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google moduli; * Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di stu- denti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali A. L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante; B. B. La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante; C. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scrit- ta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti di- sciplinari da parte degli alunni. Le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e docu- mentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alter- nando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possi- bile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confron- to/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione on- line di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati. 9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell'istituzione scolastica , nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di ap- prendimento individuati nel Curricolo d'istituto. 10. I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 1 colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire all’alunno con disabilità. 11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario so- stegno alla DDI, progettando e realizzando: * Attività di formazione interna e supporto rivolte ai docenti, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta con- servazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; * Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgi- mento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme didattiche in dotazione alla Scuola. Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono * Il Registro elettronico Spaggiari che, insieme alle Aule Virtuali e lezioni in Live, offre anche strumenti per la condivisione di link, documenti e compiti, utili per svolgere momenti di “didattica a distanza”. * La Google Suite for Education . La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, in particolare Meet, Classroom e altri. 2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corri- spondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale, specificando l'argomento trattato e/o l’attività svolta. 3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, una Aula Vir- tuale sul Registro Spaggiari. Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che in- teressano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico . 2. La durata della lezione in modalità sincrona si stabilisce di 45 minuti. Ordine di scuola Ore giornaliere Monte ore settimanali Scuola d’infanzia 2 10 Scuola primaria, classi prime 2 10 Scuola primaria, classi 2, 3, 4, 5 3 15 Scuola Secondaria di 1 grado 4 20 3. Ciascun insegnante completerà, in collaborazione con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità oraria da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle AID asincrone. 3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita: * Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento, in quanto la didattica a di- stanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; * Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emer- genza, con il solo utilizzo degli strumenti digitali (si deve tener conto della necessità di salvaguar- dare la salute e il benessere degli alunni e dei docenti). 5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti e stabili- sce 1 termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe. 6. Sarà cura del coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli alunni tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di ter- mini di consegna. 7.Le consegne relative alle AID asincrone sono stabilite dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e 1 termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio. L'invio di materiale didattico in formato digi- tale è consentito fino alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l'insegnante e gli alunni. Art. 5 — Modalità di svolgimento delle attività sincrone 1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet sul Registro Spaggiari. 2. All’inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali as- senze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata come le assenze dalle lezioni in presenza. 3. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti rego- le: * Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario. Il link di accesso al mee- ting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe; * Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta dell’alunno. * In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; * Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o tramite strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; * Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbiglia- mento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno o della famiglia, prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo ri- chiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare agli alunni con la videocamera disattivata sen- za permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata. Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consi- glio di classe/interclasse, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 2. Gli insegnanti utilizzano il Registro Spaggiari come piattaforma di riferimento per gestire gli ap- prendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progetta- zione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto agli alunni, ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento in- dividuati nella programmazione disciplinare. Art. 7 — Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali 1. Google Meet possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piatta- forma. E possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di ini- zio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, duran- te e dopo ogni sessione di lavoro. 2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli ac- count di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per mo- tivi che esulano le attività didattiche. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti può porta- re all'attribuzione di note disciplinari, alla convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, alle sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione del comportamento. Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico , per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sul- la base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico . 2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determi- na del Dirigente scolastico , con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico, saranno attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di appren- dimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 3. AI fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragili- tà nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei con- fronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico , con il coinvol gimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico, saranno attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto. 4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi orga- nizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività di- dattiche si svolgeranno a distanza per tutti alunni delle classi interessate. Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 1.I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in sta- to di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Na- zionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appo- sitamente predisposto dal Dirigente scolastico . 2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sotto- posto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni inter- medie e finali realizzate in sede di scrutinio. 2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che ac- compagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strate- gie da attuare autonomamente per il recupero. 3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplina- ri, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione perso- nale raggiunto. 4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. Art. 11 — Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 1. AI fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché ove pos- sibile di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Isti- tuto. Art. 12 — Privacy 1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Registro Spaggiari - il garante della privacy ? 2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, qualora non avessero già provveduto, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rap- porto all'utilizzo degli strumenti digitali; c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità.