Protocollo 0011387/2022 del 29/09/2022 CASTRO DEI VOLSCI PASTENA Ur fa TSE hr o Sia VALLECORSA ISTITUTO COMPRENSIVO CASTRO DEI VOLSCI 8, via Frasso snc — 03020— Castro dei Volsci (FR) % 0775 687035 @ fric814003@istruzione.it / fric814003@pec.istruzione.it @ www.iccastrodeivolsci.edu.it > AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all'indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it; 3 p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Lazio Pec: drla@ postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza del 19/09/2022 trasmessa via pec, nella quale richiedeva l’accesso ai vari documenti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 siamo con la presente a dare riscontro e rispondere alle sue n. 6 domande, procedendo con ordine. RICHIESTA N. 1: “copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Con riferimento a questo punto si precisa che la sua richiesta è quantomeno imprecisa. In base all'orientamento di ANAC, difatti, “l’accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza”. Non è quindi possibile una precisa risposta essendo la domanda del tutto generica. RICHIESTA N. 2: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” Sul punto si evidenzia che con provvedimento del 26 marzo 2020 il Garante Privacy ha voluto fornire una serie di chiarimenti in merito all’utilizzo dei sistemi di didattica a IC Castro dei Volsci - Via Frasso snc - Castro dei Volsci (FR) IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 distanza e dei registri elettronici. In particolare, il Garante, con riferimento alle DPIA, ha così affermato: “la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.’ A tal riguardo, occorre precisare che, con predetto provvedimento, il Garante non ha in alcun modo derogato all'applicazione del GDPR per asseriti motivi emergenziali (come sotteso nella sua in esame), in quanto, in primis, non ne avrebbe nemmeno il potere. L’Autorità ha solo fornito interpretazioni e precisazioni utili a comprendere il corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione, evitando così il frammentarsi delle prassi e il dilagare della confusione in un momento già di per sé particolarmente complicato. Per questo la sua richiesta è da ritenere inammissibile. RICHIESTA N. 3: “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Tale richiesta è eccessivamente generica e meramente esplorativa, motivo per cui non può essere soddisfatta. Sul punto, le linee guida ANAC precisano che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. RICHIESTA N. 4: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” Sul punto, si precisa che l’art. 35 del GDPR prevede precisi casi in cui è necessaria la DPIA. Tra questi non rientrano quelli in esame. Non solo, il Garante Privacy ha pubblicato altresì un elenco esemplificativo (non esaustivo) dei trattamenti soggetti a DPIA e, tra questi, non sono presenti quelli citati dal richiedente. L’osservatore attento noterà tuttavia che, al numero 6, si fa riferimento al trattamento di dati di minori. Ebbene, sul punto, nella pagina dedicata proprio alla valutazione d’impatto, il Garante ha precisato che: si evidenzia come le espressioni trattamenti "sistematici" e "non occasionali" indicate nell'Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto di cui ai punti 6, 11 e 12 sono riconducibili al criterio della "larga scala". Non basta quindi la presenza di un trattamento verso minori ma serve anche la “larga scala”, elemento che, ritornando anche al provvedimento del 26 marzo 2020, non è rinvenibile con riferimento alla singola scuola. RICHIESTA N. 5: “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero(TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” In merito a questo punto occorre evidenziare che le scuole italiane possono utilizzare solo fornitori accreditati AGID, secondo rigide procedure di IC Castro dei Volsci - Via Frasso snc - Castro dei Volsci (FR) accreditamento. Non solo. Il Ministero dell'Istruzione ha selezionato, per tutte le scuole, le tre piattaforme utilizzabili, suggerendole anche sul proprio sito. La scuola pertanto non ha effettuato alcuna valutazione di impatto essendo il rischio calcolato a monte dalle citate istituzioni centrali. Se ci fossero stati dei problemi, AGID e Ministero sarebbero intervenuti revocando le certificazioni. RICHIESTA N. 6: “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” La richiesta appare meramente esplorativa; come è noto gli acquisti delle scuole vanno fatti applicando tutte le norme in vigore, quindi non solo il CAD citato dal richiedente ma anche il codice dei contratti e il regolamento di contabilità delle scuole, che non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sottosoglia. Inoltre e quale considerazione più generale va ribadito quanto segue. L’art 5 bis del D.Igs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La medesima normativa sancisce che l'accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). L’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.” Se esiste, in altri termini, l'interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore, tali da rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara. Sono, pertanto, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela. Ma tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, che dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l'interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe lo scrivente a fornire migliaia di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. Una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come IC Castro dei Volsci - Via Frasso snc - Castro dei Volsci (FR) inammissibile così come stabilito dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, per tale ragione la richiesta di accesso non può essere accolta. Castro dei Volsci, 29 settembre 2022 Il Dirigente Scolastico [omissis] (firmato digitalmente) IC Castro dei Volsci - Via Frasso snc - Castro dei Volsci (FR)