TSIC812008 - A30ZLWR - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003251 - 17/10/2022 - 1.4 - U ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI 8. unicerw» 16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE RASS via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE ESA C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051 AMICA e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it www.icsangiovanni.edu.it AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni(@pec.monitora- pa.it; p.c. Alla [omissis] Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale FVG Pec: drfr@postacert.istruzione.it Oggetto: diniego accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza pervenuta a questo Istituto con pec del 19.09.2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, Firmato digitalmente da TESTA CARMELA TRIGSTZ008 » ASOZINP. REGISTRO PROTOGOLLO - OQOSSSI 1702088 La» LU videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. Igs. n.. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati. Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta) Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’ amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”. Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull'attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’ Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. TSIC812008 - A30ZLWR - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003251 - 17/10/2022 - 1.4 - U Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche. Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole. Visto il parere del DPO di Istituto Avv. Gianluca Rubinato, del foro di Udine, che ritiene non si possa concedere l’accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2, 3, 4, 5,6 per le seguenti motivazioni: Documento n. 1: Relativamente al primo documento richiesto (ovvero i contratti sottoscritti con il gestore della piattaforma utilizzata per le DAD), la richiesta può essere rivolta ai gestori dei servizi DAD. Documenti nn. 2, 4 e 5: Gli Istituti scolastici non sono in possesso di tali documenti in quanto non hanno l’obbligo di redigere una DPIA o valutazione di impatto, non trattando dati su larga scala. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali, nel noto Provvedimento del 26 marzo 2020, ha precisato che la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici). Non si rinviene, pertanto, alcun presupposto che richiede la necessaria redazione di un DPIA, atteso che non è attuato un monitoraggio sistematico, né una profilazione, né un trattamento su larga scala. Un ulteriore elemento di criticità, peraltro legato alla richiesta sub 3, risiede nel fatto che la pubblicazione integrale della DPIA, che verrebbe pubblicata e resa nota dal collettivo, renderebbe conoscibili le misure di sicurezza dell'Istituto, rendendolo così lo stesso vulnerabile ad attacchi da parte di terzi con intenti malevoli. Documento n. 3. Come chiarito dall'Avvocatura generale dello Stato, la richiesta appare generica, non individuando con esattezza la documentazione richiesta, e connotata da carattere esplorativo, oltre che riferirsi anche a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” sembrano esulare dai compiti istituzionali dell’amministrazione. La richiesta, infine, comporterebbe un carico eccessivo di lavoro rispetto all’interesse conoscitivo dell'istanza, senza considerare la circostanza che si porrebbe anche un problema di gestione di dati personali di un numero cospicuo di controinteressati. Documento n. 6. Non si conosce l’esistenza di eventuali valutazioni comparative sulle piattaforme, atteso che la scelta e le modalità operative sono state scelte dal Ministero competente. Firmato digitalmente da TESTA CARMELA TSIG812008 - ASOZLWA - REGISTFIO PROTOCOLLO- 0003251 - 17/10/2022- 1.4 - Ul Considerato l'ulteriore aggravio di lavoro per l’Amministrazione, che dovrebbe procedere ad operare degli estratti dei documenti richiesti e adinserire degli omissis, Esaminata la necessità di finalizzare prioritariamente l'atività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione e ella regolare erogazione del servizio scolastico ; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito ala richiesta pervenuta in quanto non ammissibile, apparendo la stessa, per le ragioni sopra esposte, oltre che generica, finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, espressamente contemplato come cavsa di diniego dell'accesso dell'art. 24 dellaL. 241/00. Trieste, 17.10.2022 La [omissis] Documento nftramatico firmato digitalmente i sensi dellant 21 delD. Lgs. 82120050 smi. Firmato digitalmente da TESTA CARMELA