Protocollo 0007010/2022 del 17/10/2022 unicef ‘te ISTITUTO COMPRENSIVO “MEDUNA - TAGLIAMENTO” Valvasone Arzene - S. Giorgio della Richinvelda - S. Martino al Tagliamento Via Sant'Elena n. 53 — 33098 Valvasone Arzene (PN) — c.f 91069980935 Tel. 0434 — 89027-899446 e-mail: pnic820009@istruzione.it pec: pnic820009@pec.istruzione.it Egr. Sig. Fabio Pietrosanti, via Aretusa 34 Milano (MI), Via PEC comunicazioni @pec.monitora-pa.it Oggetto: riscontro accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. 14/03/2013, pervenuta in data 15/10/2022 con protocollo n. 6968; accoglimento parziale in merito alla richiesta di accesso civico generalizzato in oggetto, sub 1, si comunica che gli atti giuridici (determina) sono pubblicati su amministrazione trasparente ai link seguenti: - https://www.iesmedunatagliamento.edu.it'amministrazione-trasparente?tipo=amministrazione- trasparente&cerca=&page=7&categcoria=&storico= - https://www.iesmedunatagliamento.edu.it'amministrazione-trasparente?tipo=amministrazione- trasparente&cerca=&page=11&catesoria=&storico= si allegano - “copia dei contratti o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi (...) registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”. Ogni altro documento richiesto sub 1 non è ostensibile in quanto non detenuto dalla scrivente amministrazione e per i motivi di seguito descritti. Le altre richieste (sub 2,3, 4, 5 e 6) non possono essere accolte perché generiche e riferibili a documentazione solo eventualmente esistente o detenuta dell’istituto. Il Dlgs 33/13 all’art. 5 comma 3 dispone chiaramente che “L'istanza di accesso civico identifica î dati, le informazioni o i documenti richiesti”. Invece, l’istanza in oggetto si riferisce genericamente ad alcuni servizi, descritti in modo sommario ed impreciso. Oltretutto, se anche si riuscisse a collegare ciascuno dei supposti “servizi” al relativo procedimento amministrativo o processo interno di gestione del medesimo, l’istante richiede documentazione conseguente ad adempimenti di compliance che si potrebbero definire “opportuni”, e solo eventualmente “obbligatori” a fronte di valutazioni tecniche comunque discrezionali. Oltretutto anche documenti e valutazioni verosimilmente di competenza del MIUR, che ha proposto a tutte le scuole alcuni dei Servizi a cui (probabilmente) si ritiene Ella faccia riferimento. Si richiama in merito e a supporto del diniego parziale qui sopra espresso, la posizione della Giurisprudenza Amministrativa, secondo cui “deve ritenersi inammissibile una istanza meramente esplorativa, volta cioè solamente a ‘scoprire’ di quali informazioni l’amministrazione dispone” (cfr TAR Lazio, Sez. II, 27-09-2017, N. 9940). Del medesimo tenore TAR Sicilia, Sez. I, 05-03-2021, N.775, secondo cui “Le istanze di accesso devono avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non possono essere generiche (...) o di documenti di soltanto ipotetica esistenza”. Infine “L'interesse all'accesso e alla conoscenza delle informazioni relative all'attività della p.a. non deve prescindere da una domanda che abbia un contenuto circoscritto e puntuale e che, di conseguenza, consenta alla p.a. di escludere un carattere meramente ispettivo della stessa” (TAR Lazio, Sez. II, 07-07-2017, N. 8572). Infine, è fatto notorio che questa medesima istanza sia stata recapitata a tutte le istituzioni scolastiche d’Italia, oltre 8000, ed è quindi oggettivamente acclarato che l’intento va oltre all’obiettivo normativo di controllo sul ‘perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” del nostro istituto scolastico (di cui lei probabilmente ignora l’esistenza e non sa neppure dove sia ubicato), e si allarga in prospettiva ad un unico accesso massivo, sproporzionato ed emulativo di documenti eventualmente detenuti da migliaia di enti, probabilmente per altri fini /atu sensu politici. Pertanto può rivelarsi illuminante la posizione dell’ Adunanza plenaria n. 10/2020 art. 36.6, secondo cui è: “doveroso evitare e respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate (... ) o richieste massive plurime, (...) richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi” In ogni caso avverso il presente accoglimento parziale è possibile proporre ricorso al Responsabile per la prevenzione della Corruzione dell’Istituto. Cordialità Valvasone-Arzene 17/10/2022 Il Dirigente Scolastico [omissis]