ISTITUTO COMPRENSIVO “I. NIEVO” DI CORDOVADO A f\ a Via Roma, 9 - 33075 Cordovado (PN) - tel. 0434/68205 OÙ Sh e-mail: pnic80900e@istruzione.it — pec: pnic80900e@pec.istruzione.it Bat sito web: www.iccordovado.edu.it - c.f. 80008100937 Prot. n° (vedasi segnatura) Cordovado, 18 ottobre 2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti, comunicazioni@pec.monitora-pa.it p.c. Al Direttore Generale [omissis] drfr@postacert.istruzione.it p.c. Al DPO dell'Istituto Avv. Fabio Balducci Romano fabio.balducciromano@avvocatiudine.it Oggetto: Riscontro istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 - Monitora PA A riscontro dell'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 da parte di MONITORA PA ricevuta a mezzo PEC al prot. 7927 del 20 settembre 2022, si precisa quanto segue. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), _7_ [omissis] richiesta pare difettare di quella base di concretezza necessaria, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. I trattamenti di dati inoltre non rientrano nella casistica di cui all'art. 35 comma 3 del GDPR e non rientrano negli elenchi pubblicati dal Garante Privacy relativi ai trattamenti per i quali la DPIA è obbligatoria. Anche nel caso in cui su base volontaria l'istituto abbia effettuato delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, queste vengono effettuate con l'ausilio di sofisticate piattaforme professionali, che possono contenere dettagliati riferimenti a vulnerabilità e configurazioni poco sicure e che per motivi di sicurezza non possono essere comunicate o diffuse. La richiesta appare altresì non chiara e non contenere gli elementi idonei per poter individuare gli atti o i documenti oggetto della richiesta in modo diretto. In ogni caso si fa presente che l'Istituto non fa uso di piattaforme complesse non idonee ad un ambiente scolastico . Al contrario le piattaforme utilizzate (a titolo esemplificativo: GSuite for Education, Microsoft Teams) sono specificamente realizzate e progettate per un ambiente di tipo educational. Infine la normativa che regola gli acquisti nelle Scuole richiama non solo il CAD ma anche il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ed il regolamento di contabilità delle Scuole (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), dove non si indica alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisiti sotto-soglia. L'istituzione scolastica non può quindi procedere all'ostensione di tali elementi, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Il D.Igs 33/2013 sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se // diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «/ amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). A tale proposito l'Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.” Ma tale interesse alla trasparenza di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, come invece pare accadere nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Dall’istanza in esame si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione, obbligherebbe l'istituto a fornire numerosissime pagine, senza peraltro, che tale richiesta sia sostenuta da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità in termini di risorse umane e strumentali. Una tale richiesta sproporzionata e onerosa è espressamente qualificata come inammissibile, così come stabilito dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione: richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati 0 di documenti, o richieste massive plurime, rappresentano richieste vessatorie o pretestuose, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Sulla stessa linea pare anche la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato. Condizioni e considerazioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, per tale ragione lo scrivente, analizzata la richiesta di accesso civico generalizzato e sentito il DPO d'Istituto, ritiene che l'istanza non possegga gli elementi per essere accolta. Per completezza di informazione, si comunica altresì. che il richiedente ha eventualmente facoltà di presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di competenza. Il Dirigente Scolastico [omissis] Firmato digitalmente CAD 82/2005