UNIONE CUROPTA FUROPEI 2014-2020 PERLA SCU A MAPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENT e -PESR VA Codice Meccanografico REIC81000L codice IPAistsc_reic810001 °A CF 80016570352 — codice univoco ufficio UFRS01 Noe PEC: reic810001@pec.istruzione.it PEO: reic810001@istruzione.it Prot. 0006390 del 17/10/2022 > AI Sig. Fabio Pietrosanti Ill (Uscita) n.g. di Co-fondatore di Monitora PA Via Aretusa, 34 MILANO comunicazioni @ pec.monitora-pa.it > p.c. AI Direttore Generale U.S.R. Emilia Romagna drer@postacert.istruzione.it Via pec OGGETTO: Richiesta di Accesso Civico Generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 del 19.09.2022. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO TOTALE. Facendo seguito alla sua richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013, notificata con pec del 19 settembre 2022, assunta al prot. dell’intestato Istituto scolastico al n. 5767 del 19.09.2022, con la presente, si specifica quanto segue. PREMESSA 1. Il D. Lgs 33/2013, prevede l’accessibilità a tutti 1 documenti, dati ed informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione fatte salve le eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni; 2. L'art. 5 bis distingue fra le eccezioni assolute (per le quali le amministrazioni devono rifiutare l’accesso) e quelle relative (per le quali le Amministrazioni possono, motivando opportunamente, rifiutare l’accesso); 3. Nell’ambito delle cd. eccezioni relative, ll Amministrazione è tenuta a verificare se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore ai co. 1 (interessi pubblici) e 2 (interessi privati) dell’art. 5 bis del D. Lgs 33/2013; 4. Quando incorre uno dei casi previsti ai co. 1 e 2 dell’art. 5 bis sarà I’ Amministrazione a dover valutare la possibilità di ostensione con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico all’accesso generalizzato e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento; 5. Ancora, negli altri casi di esclusione: I Amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire 1 con il buon funzionamento dell’amministrazione; 6. Costituiscono richieste manifestamente irragionevoli in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione: e Istanze massive: richiesta di una quantità di dati tale da comportare un onere eccessivo per l’amministrazione; e Istanze ripetute: numerose istanze in arco temporale ristretto; e Istanze reiterate: richieste il cui oggetto risulti identico ad altre già presentate e soddisfatte dall’amministrazione; e Istanze vessatorie: richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta; 7. Ancora, il Consiglio dell’Anac, nella seduta del 2 marzo 2022, ha specificato che l’accesso civico generalizzato, ossia la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento. E° uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”, affinché non si crei una sorta di effetto boomerang sulla Pubblica amministrazione destinataria. causa T 2/03, ha precisato che nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione; 8. Sul punto, le linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, 1’ Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”; 9. Si aggiunge, che il Consiglio di Stato, sez. VI, con Sentenza 13 agosto 2019, n. 5702, ha precisato che, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria. Tanto premesso e motivato, l’intestata Istituzione scolastica COMUNICA Il totale DINIEGO all’accesso civico generalizzato spiegato con pec del 19 settembre 2022. II richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Si avverte l'interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale all'accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico stesso. 2 In alternativa il richiedente ed il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all'amministrazione interessata. Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] (Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93)