Q ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DARSENA” Cod. Mecc.: RAIC811002— Cod. Fisc.: 80105380390 Sede Legale: Via Aquileia 31, 48122 — Ravenna Tel.: 0544 421124 — sito web: www.icdarsena.edu.it PEO: RAIC811002@istruzione.it- PEC: RAIC811002@pec.istruzione.it ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DARSENA"-RAVENNA Ravenna, 14 ottobre 2022 Prot. 0014512 del 14/10/2022 | (Uscita) AI sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale comunicazioni @ pec.monitora-pa.it OGGETTO: Riscontro istanza del 19/09/2022. A seguito dell’istanza del 19/09/2022 (Prot. 13237 del 20/09/2022) da lei presentata qualificandosi come attivista e Co-fondatore del progetto Monitora PA, attraverso la quale presentava richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013, per chiedere l’ostensione dei seguenti documenti: “1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo;” dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; Premesso che, se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e astratto, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi (si veda Consiglio di Stato, sez.III, 25.01.2021 n. 495). Considerato che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC ha precisato che “non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone”. Considerato che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell’ amministrazione”. Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del Consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l’accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto boomerang sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’ Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. Considerato che non si può concedere l’accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 con ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis. Preso atto della necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico Visto il parere del DPO d'istituto, prot. n.14215 del 07/10/2022, che è stato informato dell’istanza ricevuta; Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole; Constatato che la richiesta formulata dal sig. Fabio Pietrosanti difetta di concretezza e si presenta come pretestuosa e vessatoria; Constatato che le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico; Preso atto che siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa; la scrivente istituzione scolastica rende noto che non darà seguito alla richiesta, formulata in modo seriale anche a numerosi altri istituti scolastici. Con osservanza. Il dirigente scolastico (firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse)