Protocollo 0007340/2022 del 18/10/2022 LICEO STATALE DELLE SCIENZE UMANE “AILBERTINA SANVITALE” FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.le San Sepolero, 3 — 43121 - Parma Tel. 0521.283176 — Fax 0521.230641 - C.F. 80010050344 — Codice Univoco: UFKM5R PEO: prpmo10005@istruzione.it - PEC: prpmo10005@pec.istruzione.it — Sito: www.liceosanvitale.org ana da Spett. le MONITORA -PA comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: Accesso civico In riferimento alla richiesta pervenuta a questo istituto in data 19.09.22 (prot. 6602/1.4) di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 e segg. del D.Lgs. 33/2013 a: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; PREMESSO che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; analizzati i seguenti pronunciamenti e sentenze: Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10 L'accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Sentenza 20 ottobre 2020, n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il bis - L'accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un precipuo carattere di natura meramente esplorativa. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera 28/12/2016, n. 1309 - L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Considerato che la richiesta si configura come una mera istanza finalizzata ad un'operazione di controllo generalizzato e pretestuoso sull'operato dell’Amministrazione scolastica ; Atteso che alcuni documenti non sono stati prodotti in quanto non prescritti da alcun provvedimento di legge. La stessa Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali ha precisato, con provvedimento del 26 marzo 2020, che la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per trattamenti di dati personali implicanti rischi elevati, non è necessaria con riferimento agli strumenti di didattica a distanza utilizzati dalle scuole; Rilevato che tale istanza concerne tipologie di informazioni molto importanti e delicate per l'integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati che la scuola gestisce, informazioni che devono essere adeguatamente tutelate per garantire il rispetto di tali diritti - sicurezza, integrità, riservatezza - evitando che le stesse possano essere incautamente diffuse o esposte ad abusi. Questa cautela risulta ancora più rilevante pensando ai possibili destinatari delle informazioni, dato che, come annunciato nella richiesta, “tutti i documenti e le risposte positive o negative ricevute a seguito della presente richiesta di accesso civico generalizzato saranno automaticamente resi accessibili al pubblico, privati dei dati personali eventualmente presenti nella mail di accompagnamento, tramite una apposita sezione del nostro sito, così da poter essere analizzati da studiosi e specialisti nell’ambito della protezione dei dati e del software libero”, atto che esporrebbe a problemi di vulnerabilità i sistemi di protezione dei dati dell’istituto, non consentendo alcuna forma di controllo dell’utilizzo legittimo delle informazioni ricevute; Verificato che alcune informazioni richieste nell’istanza si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco (esemplificato ma non esaustivo) che l’autorità di controllo redige e rende pubblico; Verificato che la raccolta delle informazioni richieste e la tutela dei controinteressati imporrebbe a questa istituzione scolastica un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro tale da interferire, in modo sostanziale, con il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione; Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; L'Istituzione Scolastica rigetta la richiesta di accesso civico generalizzato per i motivi suesposti ed in quanto si è in presenza delle eccezioni relative presenti all’art 5 comma 2 del D.lgs. 33 del 2013. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] xs Firmato digitalmente da: [omissis] 18/10/2022 10:48 Seriale Certificato: 147/6635 Valido dal 23/05/2022 al 23/05/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA