ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “GIORDANI — STRIANO” 6006 VIA CARAVAGGIO, 184 - 80126 NAPOLI — TEL. 081644553 — FAX 0812472312 o v Dist. Scol. n. 40 — Ambito 12 - Cod. Mec. NATFO5000N © il ki www.ittgiordanistrianonapoli.edu.it ® Email: natf05000n@pec.istruzione.it — natf05000n@istruzione.it — c.f.80023820634 - CODICE IPA: UFM5ED LT.T. "GIORDANI - STRIANO" A Fabio Pietrosanti NAPOLI Co-fondatore di Monitora PA Prot. 0010701 del 07/10/2022 |-4 (Uscita) In seguito alla richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 formulata da un soggetto, qualificatosi come “attivista del progetto Monitora PA pervenuta alla casella di posta di codesta Istituzione scolastica , si ritiene che l’istanza non sia meritevole di accoglimento. Nel motivare il succitato diniego si richiama il parere rilasciato dall’ Avvocatura dello Stato di Napoli prot.1458856 del 06/10/2022 (che si trasmette in allegato), il quale precisa “la richiesta di parere di codesto Istituto Scolastico , che, con la nota in riscontro, ha rimesso alla Scrivente l'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 formulata da un soggetto, qualificatosi come “attivista del progetto Monitora PA”, e pertanto non difensore di alcuna unità di personale scolastico ovvero di alcun discente e dei suoi genitori, e si comunica quantosegue, per diretta competenza, anche all'USR Campania ed al Ministero dell'Istruzione, in ragione della serialità che connota l'istanza oggetto di richiesta di consultazione. Con l’istanza di accesso civico - peraltro formulata in modo seriale anche a numerosi altri [omissis] predetto attivista chiede, ai fini di un controllo in materia di gestione, specie in periododi pandemia, da parte della scuola, di dati sensibili e della privacy del personale scolastico , di genitori e discenti della scuola, l’ostensione dei seguenti documenti: “I. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,’ 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, neglianni scolastici 2020/2021, 2021/2022,’ 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico iii indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,’ 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo,’ 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istitutoin indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituito in indirizzo“. Questa Difesa, letta l’istanza allegata alla missiva in riscontro, ritiene che essa non sia meritevole di accoglimento poiché, con la medesima, il richiedente, si ripete, non qualificatosi come effettivo portatore, in proprio o quale rappresentante di una collettività, di un interesse giuridico concreto e non di mero fatto, mira ad ottenere l'ostensione di documentazione, peraltro di notevoli dimensioni, relativa alla gestione, da parte della scuola, dei profili di informatizzazione e di tutela della privacy relativi della didattica, specie a distanza ovvero integrata, e delle attività amministrative durante l’intero periodo della pandemia, sostanzialmente ancora in corso. Infatti, pur qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, come tale astrattamente tesa ad ottenere informazioni e documenti da una Pubblica Amministrazione senza ledere privacy o riservatezza di alcuno, e senza dover manifestare una specifica finalità della richiesta di ostensione, l'istanza allegata alla nota in riscontro sembra, invece, in tutto assimilabile ad una vera e propria istanza di accesso, e soggiace necessariamente alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. In linea generale e di principio si evidenzia che, al fine di ottenere visione ed estrarre copia di documenti detenuti da una P.A., è necessario formulare apposita e formale istanza di accesso ex am. 22 e ss. L. 241/1990, proveniente da soggetto provvisto di idoneo titolo di legittimazione attiva a richiedere la predetta documentazione, fondata su una posizione di interesse legittimo e qualificato in tal senso (interessi pubblici o diffusi, che abbiano wl interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990), e debitamente motivata quanto alle specifiche finalità di utilizzo della documentazione di cui si richiede l'ostensione (“La richiesta di accesso ai documenti deve esserle motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente” art. 25 comma 2 L. 241/1990). Pertanto, nel caso di specie, la qualità di attivista dell'istante denota una finalità chiaramente strumentale, ideologica e causidica sottesa all'istanza. Di conseguenza, non potendosi ritenere che la predetta istanza sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale nomen iuris le sia stato attribuito, essa dovrà essere delibata secondo la disciplina sopra indicata. Ne discende, a giudizio della Scrivente, l'inaccoglibilità della medesima in ragione della mancanza dell'indicazione di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente - dichiaratosi semplicemente attivista di un’organizzazione, senza peraltro fornire neanche dettagli, riferimenti, riconoscimento giuridico, atto costitutivo ovvero statuto della medesima - nonché alla luce dell'omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell'istanza che, nei fatti, si risolve in un ‘controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, che costituisce caso espressamente previsto dal legislatore, dall’art. 24 comma 3 L. 241/1990, di esclusione addirittura del diritto d’accesso. Inoltre, non può essere sottaciuto che essa istanza comporti il concreto rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , dei discenti e dei genitori dei medesimi, riguardati anch'essi di riflesso dall’istanza in oggetto, considerando che già i dati anagrafici contenuti nella plurima documentazione richiesta in ostensione rientrano tra quelli sensibili e non potendosi escludere che da essi documenti possano desumersi ulteriori elementi informativi ancor più personali. In conclusione, ribadito che l'istanza costituisce di certo un meccanismo di controllo generalizzato preventivo e successivo dell'operato dell'Amministrazione Scolastica , stante il riferimento della medesima a documenti e contratti relativi sia ad anni scolastici precedenti sia a quello appena iniziato, la Scrivente ritiene la richiesta non raccoglibile ed invita l'Istituto Scolastico , come necessariamente supportato dal Ministero dell'Istruzione e dall'USR Campania, ad ‘adottare gli opportuni provvedimenti di amministrazione attiva secondo le indicazioni sopra fornite”. Pertanto, nell’uniformarsi al parere dell’ Avvocatura dello Stato questa Amministrazione rigetta l’istanza di accesso agli atti. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena De Gregorio (documento firmato digitalmente)