Scuola Sec, di 1° grado "CZ, Poerio" Prot. 0002842 del 06/10/2022 | (scita) AI Sig. PIETROSANTI Fabio Via Aretusa, n° 34 20148 - Milano Pec comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: richiesta di accesso civico generalizzato. Riportandosi all’oggettivata missiva, pervenuta al protocollo scolastico via pec, la scrivente Dirigente scolastico dell'Istituzione a margine precisa, in primis, che l’accesso civico |“ generalizzato” introdotto dal D. Lgs 33/2013 attiene all'allargamento della platea di soggetti legittimata all'accesso agli atti dell’Amministrazione Pubblica rispetto a quanto statuito dall'ex D. Lgs 25 maggio 2016, n° 97 e a maggior ragione dagli artt. 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n° 241, dunque non alla consistenza numerica ed alla qualità degli atti richiedibili. Infatti il legislatore ha inteso qualificare l’accesso ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione come diritto a titolarità diffusa, dunque attivabile liberamente (senza motivazione), col solo fine di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico’. Ne discende che l'accesso civico generalizzato non può trasformare ex abrupto il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa della P.A. in un diritto ad un controllo ispettivo sulla P.A. e pertanto deve essere esercitato “con buona fede e senza malizia”, evidentemente latitante dall’epistola de quo, posta una richiesta ricomprendente documentazioni pluriennali. Tanto è ritenuto in coerenza con il pronunciamento dell’Autorità [omissis] raverso Delibera n° 1309 del 28 dicembre 2016, recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013",che tra l’altro recita ‘...] nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale [omissis] con sentenza n. 05702/2019REG.PROV.COLL., n. 056018/2019 REG.RIC, pubblicata il 13 agosto 2019, che motiva “in base all'art. 1 del D.lgs. 33/2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva Pagina 1 di 2 nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria”. Di talché il D.S, in calce, avendo proceduto alla ponderazione degli interessi concorrenti di accesso del pubblico ai documenti detenuti e del carico di lavoro che ne deriverebbe, si vede costretta ad esprimere diniego all'istanza ricevuta. Tano era dovuto Il Dirigente Scolastico [omissis] Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 Pagina 2 di 2