Cl) @ ) esi UNIONE EUROPEA Soi i Ministero dell Iruzione CITI Fondo europeo di sviluppo regionale Rertazcola per Fosprandimeno 2055 Csi 1 a î S Ca, I.C. 3 Ce “deCurtiy - Ungaretti” ad Indirizzo Musicale x 3) n° # # ro Scuola dell'Infanzia -Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie — tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291 C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007 www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it; lC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano Prot. 0004254 del 30/09/2022 | [Uscita] p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Pec:drca@postacert.istruzione.it Oggetto: Accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 e seguenti del d. lgs. 14/03/2013, n. 33, ricevuto in data 19/09/2022 - Riscontro. A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti: “I. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico în indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati în paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto în indirizzo.” si deduce quanto segue, premessa: PET AMg 2 UNIONE EUROPEA O I i [omissis] Fondo europeo di sviluppo regionale ca 14 14 sa Via Da. IC. 3 “deCurtiy- ungaretti” ad Indirizzo Musicale ce 4 vert / Scuola dell'Infanzia -Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri — tel. 0817881291 C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007 www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it — naic8da007@pec.istruzione.it CHE il D.lgs. 33.2013 stabilisce che la pubblicazione obbligatoria dei dati e contenuti sia riferita alle tipologie di informazioni espresse nell’ “Allegato A - Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”’ di detta normativa; CHE l’art. 5 c.2 del D.lgs 33.2013 è uno strumento grazie al quale qualsiasi cittadino, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, fornendo a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. CHE L’art 5 bis del D.lgs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. CHE La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). CHE l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”. Se esiste, in altri termini, l’interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore, tali da rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara. Sono, pertanto, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela. Tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo AMEN = Su Pl UNIONE EUROPEA { EA 1 “ni. VASTO 1A Ministero dell IBruzione Fondo europeo di sviluppo regionale iRerlascuola per i epprandirente “20)rr20 fot l SR I.C. 3 “de Curt - Ungaretti” iy ad Indirizzo Musicale u { Scuola dell'Infanzia -Scuola Primaria - Suola Secondaria di 1° grado dI Sede Centrale: Via Viola, 20 — 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 -081/7881287 - fax 0817881280 Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri — tel, 0817881291 C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007 www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it — naic8da007@pec.istruzione.it elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, che dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire migliaia di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. CHE una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile così come stabilito dall’ Adunanza plenaria n. 10/2020, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Inoltre, Il segreto industriale e commerciale — Può essere opposto in riferimento a precisi dati tecnici (art. 53 d.lgs. n. 50/2016), TAR Milano, 16.05.2019 n. 1121, osserva il Collegio che la lettera a) del quinto comma dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016, analogamente a quanto previsto dal previgente art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclude dall’esercizio del diritto di accesso le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Pertanto, codesto Istituto ritiene che, tale istanza, non sia meritevole di accoglimento, poiché, con la medesima, il richiedente, si ripete, non qualificatosi come effettivo portatore, in proprio no quale rappresentante di una collettività, di un interesse giuridico concreto e non di mero fatto, mira ad ottenere l’ostensione di documentazione, peraltro di notevoli dimensioni, relativa alla gestione, da parte della scuola, dei profili di informatizzazione e di tutela della privacy relativi della didattica, specie a distanza ovvero integrata, e delle attività amministrative durante l’intero periodo della pandemia, sostanzialmente ancora in corso. Infatti, pur qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, come tale astrattamente tesa ad ottenere informazioni e documenti da una Pubblica Amministrazione senza ledere privacy o riservatezza di alcuno, e senza dover manifestare una specifica finalità della richiesta di ostensione, l’istanza sembra, invece, in tutto assimilabile ad una vera e propria istanza di accesso, e soggiace necessariamente alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. In linea generale e di principio si evidenzia che, al fine di ottenere visione ed estrarre copia di documenti detenuti da una P.A., è necessario formulare apposita e formale istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, proveniente da soggetto provvisto di idoneo titolo di legittimazione attiva a Re 23 CY, } CR Eez UNIONE EUROPEA o Perfassidia x dl; ad] c WE Ministero dell blruzione VA Ka Fondo europeo di sviluppo regionale ZO ° E sì > an P peri coprendiziento #er Idtz) - Ungaretti” ad Indirizzo Musicale I.C. 3 “de Curtis 1% dai ce I) d_ 7 / Uno. NY Scuola dell'Infanzia -Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri — tel. 0817881291 C.F. : 95170720635 - Cad. mecc. : NAIC8DA007 www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it — naic8da007@pec.istruzione.it richiedere la predetta documentazione, fondata su una posizione di interesse legittimo e qualificato in tal senso (“interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990), e debitamente motivata quanto alle specifiche finalità di utilizzo della documentazione di cui si richiede l’ostensione (“La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento che lo detiene stabilmente” art. 25 comma 2 L. 241/1990). Pertanto, nel caso di specie, la qualità di attivista dell’istante denota una finalità chiaramente . strumentale, ideologica e causidica sottesa all’istanza. Di conseguenza, non potendosi ritenere che la predetta istanza sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale nomen iuris le sia stato attribuito, essa dovrà essere delibata secondo la disciplina sopra indicata. Ne discende, a personale giudizio, l’inaccoglibilità della medesima in ragione della mancanza dell’indicazione di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente — dichiaratosi semplicemente attivista di un’organizzazione, senza peraltro fornire neanche dettagli, riferimenti, riconoscimento giuridico, atto costitutivo ovvero statuto della medesima — nonché alla luce dell’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza che, nei fatti, si risolve in un “controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, che costituisce caso espressamente previsto dal legislatore, dall’art. 24 comma 3 L. 241/1990, di esclusione addirittura del diritto di accesso. Inoltre, non può essere sottaciuto che tale istanza comporti il concreto rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , dei discenti e dei genitori dei medesimi, riguardati anch’essi di riflesso dall’istanza in oggetto. Tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente documento, per le condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, la richiesta di accesso non può essere accolta. Cordialità. Il Dirigente scolastico Lit