ISTITUTO COMPRENSIVO "22 ALBERTO MARIO" - NAPOLI Prot. 0005462 del 28/09/2022 fi w Ill {Uscita) (B)_( nia N 5 LIME ISTITUTO COMPRENSIVO “22 ALBERTO MARIO” Piazza Sant'Eframo Vecchio, 130 - 80137 NAPOLI Tel. 0817519375 FAX: 0817512716 C.M. NAIC8BTOON Codice fiscale 80022520631 e-mail: naic8bt00n@istruzione.it; naic8bt00n@pec.istruzione.it www.22ddalbertomario.edu.it Al Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Campania Pec: drca@postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti: “1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha uti- lizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a di- stanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scola- stico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piatta- forma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indiriz- zo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattafor- me più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didatti- ca, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videocon- ferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Euro- pea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.” va dedotto quanto segue. L’art 5 bis del D.lgs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, se il di- niego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati perso- nali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evi- tare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la di- sciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l’amministrazione cui è indirizza- ta la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazio- ne. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). L’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”. Se esiste, in altri termini, l'interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a preve- nire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempi- mento delle prestazioni dell'appaltatore, tali da rispecchiare l'esito di un corretto confronto in se- de di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara. Sono, per- tanto, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazio- ne del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma an- che con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicata- rio, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela. Ma tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rap- presentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento im- motivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, che dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire migliaia di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. Una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile così come stabilito dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive pluri- me, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri og- gettivi. Condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, per tale ragione la richiesta di accesso non può essere accolta. Napoli, 28/09/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO