CIRCOLO DIDATTICO POMPEI 1 - CAPOLUOGO - C.F. 82007530635 C.M. NAEE162007 - ASADC4E - DIREZIONE DIDATTICA STATALE Prot. 0005971/U del 18/10/2022 18:23:14 ZS 1° CIRCOLO DIDATTICO POMPEI “Capoluogo” C.M. NAEE162007- C.F. 82007530635 - Tel.0818506180 - Fax 081 8507645 Via Colle S. Bartolomeo, 11- 80045 POMPEI (NA) AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all'indirizzo Pec: comunicazioni @ pec.monitora-pa.it Nei tempi utili concessi dalla normativa vigente si fa presente che la richiesta da Voi formulata necessita di opportuna replica così come di seguito dettagliato: PREMESSO a) la suddetta richiesta di Accesso Civico Generalizzato è stata contemporaneamente inviata a 8254 istituzioni scolastiche statali italiane; b) l’art. 24 comma 3 della Legge 241/1990 sancisce che «Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.» ; c) la giurisprudenza, recente, del Consiglio di Stato (sentenza n°495 del 25/01/2022, sez. III), insegna che l’«interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi.»; d) la circolare FOIA n°2/2017 del Ministro della Funzione Pubblica, al paragrafo 7, lettera d (Richieste “massive o manifestamente irragionevoli”) specifica che «L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione. »; la sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, n°10/2020, al punto 36.6 specifica che «Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste 1 e-mail : naee162007@istruzione.it; PEC naee162007@pec.istruzione.it Sito web-www.pompeiprimocircolo.edu.it ZS 1° CIRCOLO DIDATTICO POMPEI “Capoluogo” C.M. NAEE162007- C.F. 82007530635 - Tel.0818506180 - Fax 081 8507645 Via Colle S. Bartolomeo, 11- 80045 POMPEI (NA) vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.»; f) Considerato che potrebbe sussistere 1l rischio di un pregiudizio concreto alla tutela degli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto e i segreti commerciali” e che, in ogni caso, tutti i contratti o gli estremi degli stessi sono già pubblicati nella apposita sezione di amministrazione trasparente di codesta istituzione e sono facilmente reperibili dall’interessato. g) Considerato che, in ogni caso, gli applicativi utilizzati dalle istituzioni scolastiche sono stati approvati dall’ AgID; h) Considerato che, come riportato nel provvedimento del Garante del 26 marzo 2020, per i trattamenti a cui si riferisce la richiesta, non era necessaria la DPIA; 1) Tenutocontoche, in merito alla sua richiesta (che ha indirizzato a tutte le istituzioni scolastiche), sono stati espressi numerosi pareri, sia da parte degli Uffici Distrettuali dell’ Avvocatura dello Stato, si da parte di alcuni Uffici Scolastici Regionali, sia dall’ ANAC tutti concordi tra loro. si ritiene pertanto: -Per quanto riguarda il punto 1: la richiesta riguarda 1 contratti di servizi digitali stipulati con 1 relativi fornitori (AXIOS, Google Workspace, etc.): di questi contratti nella sezione amministrazione trasparente delle istituzioni scolastiche sono pubblicate le determine a contrarre e gli estremi della stipula; Il contratto stipulato dall’Istituto con Axios è formalizzato attraverso il “Modulo d’ordine” che l’Istituto ha inviato in Axios (attraverso la rete vendita) e regolamentato attraverso i seguenti documenti: - “Contratto e Licenza d'Uso” scaricabile dal sito web di Axios al seguente link: https://axiositalia.it/wpcontent/uploads/2022/09/M.GES_03.06 Licenza_duso_software_Axios_20220929 _s igned.pdf. - In conformità all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile del trattamento), Axios rende disponibile sul proprio sito web il documento “DPA (Data Processing Agreement)”: https://axiositalia.it/wp- content/uploads/2022/09/29.09.22-DPA_Axios_ Italia _Srl_2_signed.pdf Conformità e sicurezza dei servizi erogati Axios fornisce software in modalità SaaS con finalità specifiche e univoche relative alla scuola e alla didattica. Per questo motivo, [omissis] massima attenzione alla sicurezza dei propri software, sia attraverso la formazione del proprio personale, sia attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie alla protezione dei dati delle Scuole clienti. Axios è fornitore qualificato AGID ed è applicativi: “Progettazione, sviluppo, manutenzione e assistenza di software gestionale e servizi SaaS connessi”. Le misure di sicurezza adottate nella gestione e protezione dei dati trattati da Axi10s sono descritte nel documento “Policy di sicurezza” scaricabile dal sito web di Axios: https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/09/29.09.22- Policy Sicurezza _Axios Italia _Srl_signed.pdf Nessuno degli applicativi web di Axios consente di effettuare alcuna operazione di sorveglianza, palese o occulta, su nessun fruitore degli stessi (personale scolastico , alunni, genitori, tutori, ecc.), a meno dei log degli 2 e-mail : naee162007@istruzione.it; PEC naee162007@pec.istruzione.it Sito web-www.pompeiprimocircolo.edu.it ZS 1° CIRCOLO DIDATTICO POMPEI “Capoluogo” C.M. NAEE162007- C.F. 82007530635 - Tel.0818506180 - Fax 081 8507645 Via Colle S. Bartolomeo, 11- 80045 POMPEI (NA) accessi e delle operazioni, obbligatori per legge come indicato anche nel documento di cui al link precedente. -Per quanto il punto 2 documento richiesto, “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022”, in aderenza al Provvedimento del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, si rappresenta che nel caso in esame la DPIA non è necessaria in quanto l'Istituzione Scolastica non effettua trattamenti di dati personali su larga scala. Al riguardo si precisa che non si sono verificati eventi per 1 quali la DPIA risulta obbligatoria, Come da parere DPO prot. n. 5964/E del 18/10/2022 agli atti di questo istituto -In relazione al punto 3 della richiesta, “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”, nel rilevare la genericità della stessa, si comunica che essa comporta una sproporzione tra l’interesse dell’istante e la mole di lavoro che questa istituzione dovrebbe porre in essere, anche in considerazione del numero dei controinteressati da coinvolgere, che devono ricevere le comunicazioni previste dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33 del 2013. J) In merito al punto 4 della richiesta, “copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”, ed al punto 5 della richiesta, “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”, in accordo al Provvedimento del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, si rileva che nei casi in esame la DPIA non è necessaria in quanto l'Istituzione Scolastica non effettua trattamenti di dati personali su larga scala e che non vengono effettuati trattamenti in paesi esteri al di fuori dell’ UE . Si precisa, inoltre, che non si sono verificati eventi per i quali la DPIA risulta obbligatoria. Come da parere DPO prot. n. 59647/E del 18/10/2022 agli atti di questo istituto Per quanto riguarda il Registro Elettronico, si ritiene non necessario tale adempimento in quanto nessun dato è trasferito verso Paesi extra SEE; Acquisito il parere sui punti 2, 4 ,5 ,della richiesto al DPO prot. 5964/E del 18/10/2022 si evince che le valutazioni di impatto per la protezione dei dati e per il trasferimento dei dati non erano e non sono necessarie così come previsto dall’art 35 del GDPR in quanto le piattaforme utilizzate sono state e saranno impostate in modo da impedire il monitoraggio del comportamento degli utilizzatori e non sono effettuati trasferimenti di dati con l’estero. e-mail : naee162007@istruzione.it; PEC naee162007@pec.istruzione.it Sito web-www.pompeiprimocircolo.edu.it 1° CIRCOLO DIDATTICO POMPEI “Capoluogo” C.M. NAEE162007- C.F. 82007530635 - Tel.0818506180 - Fax 081 8507645 Via Colle S. Bartolomeo, 11- 80045 POMPEI (NA) - Per quanto riguarda il punto 6 “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” si precisa quanto segue: non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa, atteso che le piattaforme utilizzate durante 11 periodo della pandemia sono state fornite gratuitamente dai vendor e opzionate sulla base delle indicazioni rese dal Ministero dell’Istruzione, valutazioni comparative per procedere all’acquisizione della piattaforma di registro elettronico per l’a.s. 2022/23 non sono state ancora avviate e si precisa che esse riguarderanno l’acquisizione del solo servizio di assistenza all’uso di software già in dotazione all’istituzione scolastica , nè sono state avviate, alla data odierna, valutazioni e procedure per l’acquisizione di altre piattaforme citate nella richiesta. TANTO SI DOVEVA IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Firmato da: [omissis] documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 18/10/2022 18:24:14 e-mail : naee162007@istruzione.it; PEC naee162007@pec.istruzione.it Sito web-www.pompeiprimocircolo.edu.it