Istttuto Comprensivo ‘“SA6.R. Calderist” via T.Tasso 81030 villa di Briano (CE) Codice meccanografico CEICE4000D Codice Fiscale 90008940612 E-mail: ceies4000d@istruzione.it e-Mail certificata celeg4000d@pec.istruzione.it sito web: www.iccalderisi.edu.it_ codice ufficio: UFZQUI tel 081 19911330 AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni @ pec.monitora-pa.it AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione per la Campania Pec: drca@postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza, inoltrata in data 19/09/2022, nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti: “I. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.” dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; Considerato che il D.lgs 33/2013 sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l'’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, 1 controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma $). Vistala delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato. Visto che la sua richiesta, in parte così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile, così come stabilito dall’ Adunanza plenaria n. 10/2020, poiché è tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. Considerato che le richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi, sono da ritenersi inammissibili. Tenuto conto che, in merito alla sua richiesta (che ha indirizzato a tutte le istituzioni scolastiche), sono stati espressi numerosi pareri, sia da parte degli Uffici Distrettuali dell’ Avvocatura dello Stato,sia da parte di alcuni Uffici Scolastici Regionali, sia dall’ [omissis] esa di riscontro alla richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso civico generalizzato avanzata da Monitora PA all'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 11195 del 28/09/2022 e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 11967 del 12/10/2022; Sentito il DPO di istituto; Si comunica alla S.V. che la [omissis] uniformandosi ai suddetti pareri, e nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, accoglie parzialmente la sua richiesta di accesso agli atti, come di seguito specificato: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021,2021/2022, 2022/2023: Premettendo che il registro elettronico Argo è stato adottato da questa istituzione scolastica negli anni precedenti la pandemia da Covid-19, si forniscono i seguenti link: e link di amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica ove reperire le determine a contrarre per l'acquisto del servizio di registro elettronico Argo: https://trasparenza- pa.net/?codcli=SC21920&node=19708. e Tutte le politiche e le misure di sicurezza e protezione delle informazioni e dei dati personali adottate per i registri, come per tutte le altre applicazioni Argo, sono descritte nel documento Policy web Argo: https://www.argosoft.it/privacy.php. e I servizi di posta elettronica, messaggistica e videoconferenza utilizzati sono quelli messi a disposizione gratuitamente da Google (progettati per soddisfare i requisiti di adeguatezza e sicurezza ai sensi del GDPR): GSuite For Education, Class Room e Google Meet. 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022: e le istituzioni scolastiche, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali, non hanno l’obbligo di redazione della DPIA poiché non attuano un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati. 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023: e questa istituzione scolastica non darà seguito al punto n. 3 della richiesta pervenuta in quanto comporta un onere di lavoro eccessivo rispetto all’interesse conoscitivo. 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo: e le istituzioni scolastiche, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali, non hanno l’obbligo di redazione della DPIA poiché non attuano un monitoraggio sistematico né una profilazione, né un trattamento su larga scala dei dati. 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo: e le istituzioni scolastiche, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali, non hanno l'obbligo di redazione della DPIA poiché non attuano un monitoraggio sistematico né una profilazione, né un trattamento su larga scala dei dati. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo: e premesso che le piattaforme utilizzate sono certificate AGID e opzionate sulla base di indicazioni rese del Ministero dell’istruzione, in attesa di valutazione sulla questione da parte dello stesso, non darà seguito al punto n. 6 della richiesta pervenuta. Tanto si doveva per opportune competenze. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa