ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE S.M. DI FILADELFIA - C.F. 96013080799 C.M. VVMM008008 - AMFIV45 - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI FILADELFI i Prot. 0005877/U del 07/10/2022 12:27 INTESTAZIONE SCUOLA ISTITUTO MIUR - [omissis] CALABRIA ( Da OMNICOMPRENSIVO Scuola dell'Infanzia, Scuola Pnmana STATALE Scuola Secondaria di primo grado, Liceo Scientifico, IPSIA Viale Europa - 89814 FILADELFIA (VV) C.M. VVMM008008 - CE 96013080799 - www.omnifiladelfia.edu.it vvmm00s0o8(istruzione.it - vvymm00s0tosKpec.istruzione.it Filadelfia, lì... (vedi segnatura) AI Sig. Fabio Pietrosanti domicilio digitale all’indirizzo Pec comunicazioni@pec.monitora-pa.it p.c. al RPCT Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Pec: drcal@postacert.istruzione.it OGGETTO: Provvedimento di diniego alla richiesta di Accesso civico generalizzato. Con Sua istanza del 19/09/2022 pervenuta a codesto Ente a mezzo pec, Lei richiedeva l’accesso ai seguenti documenti: — Copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; — Copia della Valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; — Copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; — Copia della Valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; — Copia della Valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. — Copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. INTESTAZIONE SCUOLA CONSIDERATO CHE L’Accesso civico generalizzato (FOIA) prevede che, “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” (art. 5, comma 2, del D.lgs 33/2013). L’art. 5-bis del D.Igs 33/2013 prevedere esclusioni e limiti all’accesso civico, che consentono il rigetto in ragione della tutela di interessi pubblici e privati. L’Anac stabilisce che “non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione” (determinazione Anac n. 1309/2016). La sentenza 11 ottobre 2017, n. 1951 del T.A.R. LOMBARDIA , MILANO, Sez. Terza, ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale un’amministrazione ha rigettato l'istanza presentata da un cittadino ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 diretta ad ottenere "futte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi". ‘“// Collegio ritiene debba essere richiamato il principio di buona fede e del correlato divieto di abuso del diritto. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’abuso del diritto si configura in presenza dei seguenti elementi costitutivi: [... ] 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la “richieste massive”, e che giustifica, con adeguata motivazione, il rigetto dell’istanza, altro non è che la declinazione del principio di divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede”. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”, INTESTAZIONE SCUOLA La Sentenza 20 ottobre 2020, n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, stabilisce che “L'accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un precipuo carattere di natura meramente esplorativa”. L’Avvocatura dello Stato, Ufficio Distrettuale di Napoli, con nota aoona-P-2022-146111 del 30 settembre 2022, ritiene che “/’istanza non sia meritevole di accoglimento |...], che la qualità di attivista dell’istante denota una finalità chiaramente strumentale, ideologica e causidica sottesa all’istanza |...|, che essa istanza comporti il concreto rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , dei discenti e dei genitori dei medesimi, riguardati anch'essi di riflesso dall’istanza in oggetto |...] e che la stessa costituisce di certo un meccanismo di controllo generalizzato preventivo e successivo dell'operato dell’Amministrazione scolastica , stante il riferimento della medesima a documenti e contratti relativi sia ad anni scolastici precedenti sia a quello appena iniziato”. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con nota m_pi. AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0021106.03-10-2022, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) delle Istituzioni Scolastiche della regione Veneto, ritiene che “la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. Sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità”. VALUTATO Il parere del DPO di codesto Istituto scolastico . Che la richiesta (descritta come “il primo FOIA massivo della storia italiana” dalla stessa associazione di cui si dichiara parte e per la quale agisce il richiedente), è stata inoltrata a 8250 scuola italiane, assumendo 1 tratti di un'azione appunto “massiva” verso la [omissis] richiesta pervenuta ha le caratteristiche di un’azione meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone e riguarda un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione. La necessità di garantire il buon funzionamento dell’amministrazione e la regolarità del servizio didattico, evitando di impegnare le risorse in attività di ricognizione documentale onerosa e sproporzionata che interferisca con il buon andamento della Pa. COMUNICA INTESTAZIONE SCUOLA Per le considerazioni e valutazioni su esposte, la scrivente Istituzione scolastica non può accogliere la richiesta di accesso civico. Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Il Dirigente scolastico [omissis] da Firmato da: £ d N na LA DIRIGENTE SCOLASTICA s EDVDA [omissis] = Documento firmato digitalmente ai sensi del DIgs 82/2005 smi e norme ZA 4 correlate BS 07/10/2022 12:21:54