Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV) Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VWELUTel: 0963/663573 Cod. Mecc.:VVIC817002d-mail:vvic817002@istruzione.it pec: vvic817002@pec.istruzione.it Ambito Territoriale di Vibo Valentia N.2 - Rete di Ambito VV 013 Cod. Fisc.n.96012400790 codice univoco UFFOPS5 Codice IPAistsc_vvic817002 Sitoweb:http:// www.icricadi.edu.it ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI - -RICADI Prot. 0004441 del 16/10/2022 Ill {Uscita) Al Co-fondatore di Monitora PA Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa..it OGGETTO: Istanza accesso civico semplice generalizzato In relazione all’istanza di accesso civico generalizzato presentata dalla S.V. ai sensi dell’art. 5 c.2 del D. Lgs. 33/2013 del 19.09.2022, si comunica quanto segue: - In ordine all'Istituto dell’accesso civico generalizzato, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio... pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso ‘de quo”, la richiesta formulata pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative; - In ordine alla richiesta di “Copia del contratto o altro atto giuridico in forza - del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”sì evidenzia innanzitutto che può essere presa in considerazione in ordine solo al requisito della attualità in quanto l’istituto “FOIA” fa riferimento ai documenti e informazioni detenuti dall’ Amministrazione oggi e non a documenti di futura emanazione; - per gli atti di attuale utilizzo di cui si fa riferimento, l’art. 5 bis, comma 2, lett. c) del D. lgs n. 33 del 2013, preclude l'accesso civico generalizzato quando 1l diniego appare necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”. - Si evidenzia ancora che, rispetto a questa richiesta, con distinte note presenti sul sito di MonitoraPA (link: Monitora PA (monitora-pa.it), due fornitori del registro elettronico, sembrano aver già indicato all’istante 1 link dove reperire il testo integrale dei contratti nonché le correlate Policy di sicurezza contenenti le informazioni in merito alle garanzie che 1 sistemi dagli stessi forniti offrono in tema di protezione dei dati personali. Va sottolineato che, sebbene la documentazione da ultimo citata non sia stata formalmente indicata quale oggetto delle istanze in esame, ne sembrerebbe costituire il fine ultimo. - Tra l’altro, la responsabilità sulla tutela dei dati personali, gestita dalle applicazioni, non grava solo sull’Istituto scolastico , in quanto fruitore del servizio (in virtù di contratti di cui al punto 1 dell’istanza) e Titolare, ma anche sul fornitore dei servizi informatici, che assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento e al quale compete l’implementazione delle misure di sicurezza dei dati personali gestiti per conto della Scuola, ad ogni modo la presente documentazione può essere consultata nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” e non ha bisogno di un'istanza formale per la visualizzazione degli stessi documenti. - Giova ricordare, inoltre, che il sistema di posta elettronica dell'Istituto è fomito direttamente dal Ministero. Rispetto alle informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza che si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).”; - in terzo luogo, essendo diretta ad ottenere copie dei documenti e delle valutazioni di impatto della protezione dei dati —- DPIA — prodotte dal titolare del trattamento di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) dell’istanza, non soddisfa le finalità di controllo garantite dall’art. 5 del DIgs 33/2013 in quanto tali documenti sono predisposti dal titolare per valutare la sicurezza dei trattamenti posti in essere all’interno dell'Istituzione scolastica nonché le eventuali misure integrative e in quanto tali sono già oggetto di controllo diretto da parte dell’ Autorità Garante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione del trattamento dei dati personali. Il punto 3) della richiesta riguarda: copia degli atti riportanti le misure tecniche previste e adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. La richiesta appare generica, non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo, oltre che essere riferita a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” sembrano esulare dai compiti istituzionali delle scuole. - infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Per tali ragioni, posti gli atti di cui all'istanza, già consultabili nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” dei sito internet delPistituto, per la restante categoria di atti, Pistanza non può essere accolta. Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993