MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO ROMBIOLO E-mail: vvic81300p@istruzione.it -PEC vvic81300p@pec.istruzione.it Telefono: 0963367184 - C F 96012580799 Sito web: http://www.icrombiolo.edu.it Al signor Fabio Pietrosanti Progetto MonitoraPA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO - -ROMBIOLO comunicazioni@pec.monitora-pa.it Prot. 0010163 del 18/10/2022 1-4 {Lscita) p.c. al RPCT Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Pec: drcal@ postacert.istruzione.it OGGETTO: Provvedimento di diniego accesso civico generalizzato. Egregio sig. Pietrosanti, la presente per formalizzarLe e riscontrare la richiesta di accesso civico generalizzato Prot. n. 8626 del 20/09/2022 ricevuta a mezzo PEC da codesto Istituto scolastico . L'istanza non può essere accolta peri motivi esposti di seguito. La richiesta pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa. La richiesta, inoltre, lascia trasparire una finalità strumentale e ideologica, integrando di certo un meccanismo di controllo generalizzato preventivo e successivo dell'operato dell’amministrazione scolastica , finalità palesemente travalicante l’istituto dell'accesso civico. Infine, di tutta evidenza è la contraddittorietà delle motivazioni poste alla base dell’istanza stessa che, dapprima richiama i fondi del PNRR per poi riferirsi solo ed esclusivamente al trattamento dati personali, tant’ è che nella richiesta di accesso non vi è alcuna menzione degli atti del PNRR. Pertanto, tutto ciò premesso, sentito il parere del DPO SI [omissis] richiesta al punto 1) dell’istanza ossia “copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”, la richiesta risulta essere oltremodo generica sia nei contenuti (“altro atto giuridico”) che nella fattispecie dei servizi individuati, alcuni dei quali non direttamente ascrivibili alle scuole e pertanto risulta essere vessatoria, onerosa e sproporzionata e per tale motivo non può essere accolta. Si evidenzia, ad ogni buon conto, che sintesi dell’attività amministrativa dell’istituzione scolastica , così come previsto dalla Delibera 430/2016 dell’ANAC, è già disponibile e presente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, macrofamiglia “Bandi di Gara e Contratti”, in formato aperto. Nello specifico, l’atto riferito alla piattaforma per la didattica a distanza per le attività istituzionali è un documento pubblico e pertanto facilmente rinvenibile da chiunque ne fosse interessato. In relazione al punto 2 della richiesta ossia [...] copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 [...] l’accesso non può che essere negato non essendo l’istituzione scolastica in possesso di tale documentazione, in quanto non tenuta a redigere la suddetta valutazione di impatto. La scrivente istituzione scolastica , infatti, non effettua trattamenti su larga scala, né valutazioni sistematiche e globali degli aspetti personali relativi ai minori e alle proprie famiglie e per tale motivo è esclusa dalla DPIA. In relazione al punto 3 della richiesta [...] copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 [...], l’accesso non può che essere negato non avendo l’istituzione scolastica in intestazione scelto piattaforme che erogano servizi più complessi e per tale motivo è ex se esonerata dalla valutazione di impatto. Punto 4 della richiesta di accesso civico generalizzato [...] copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” [...]. Relativamente a tale richiesta l’accesso non può che essere negato, non essendo l’istituzione scolastica in possesso della documentazione richiesta, non effettuando trattamenti su larga scala, né valutazioni sistematiche e globali degli aspetti personali relativi ai minori e alle proprie famiglie. In relazione al punto 5 della richiesta di accesso civico generalizzato ossia [...] copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica ,videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” [...], si evidenzia che per i servizi in uso ed ascrivibili all’istituzione scolastica non vi è trasferimento di dati all’estero così come attestato dalle relative policy dei fornitori, ovvero nell'eventualità di un trasferimento al di fuori dello SEE è comunque rispettato il quadro giuridico di riferimento attraverso decisioni di adeguatezza e clausole contrattuali tipo. La Commissione europea, infatti, ha stabilito che alcuni paesi esterni allo SEE sono tenuti a proteggere i dati personali in maniera adeguata. Le clausole contrattuali tipo (SCC) sono impegni scritti tra le parti che possono essere usati come base per i trasferimenti di dati dall'Unione europea a paesi terzi fornendo le adeguate salvaguardie per la protezione dei dati. Le SCC sono state approvate dalla Commissione europea e non possono essere modificate dalle parti che le utilizzano. Ad ogni buon conto e tanto premesso, l’accesso non può che essere negato anche in considerazione del fatto che tale richiesta è, con tutta evidenza per quanto sopra in premessa richiamato, sproporzionata, onerosa e vessatoria. In relazione al punto 6 della richiesta di accesso “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; Premesso che l’istituzione scolastica non ha effettuato alcuna valutazione comparativa in quanto, oltre alla concessione in gratuità, la piattaforma didattica utilizzata è stata opzionata sulla base di indicazioni rese dal Ministero dell'Istruzione e rispettate in sede di selezione della piattaforma, si rileva come la richiesta risulti onerosa e sproporzionata e tale da comportare un aggravio dell'attività della pubblica amministrazione. Per tutte le ragioni sopraesposte si comunica il diniego totale alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato. [omissis] istruttoria [omissis] [omissis] SCOLASTICO Prof.ssa [omissis] presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso