(--% LICEO SCIENTIFICO STATALE “ZLALEUCO” Via Prof. Esco Panzera, snc - 84044 LOCRI {FIC) - Tel. 0964 20191 (centr) 232188 (fax) mumilicenzaleuco.it - reps04000"@istruzione.it - rens040001@pec.isiruzione.it ad Mrieaità e Aiveroa Cod, Meccanografico. AGPS04000R - Cod, Fiscale 81002290807 - Cod, Univoco Ufficio UFVSLY LICEO SCIENTIFICO "ZALEUCO" Al Sîg. Fabio Pietrosanti Prot. 0008657 del 19/10/2022 con domicilio digitale all’indirizzo Pec: 1-3 (Uscita) comunicazioni@pec.monitora-pa.it e p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Calabria [omissis] Pec: direzione- calabria @istruzione.it Oggetto: Risposta ad istanza di accesso civico prot. 7664 del 19 settembre 2022 da parte del Sig. Fabio Pietrosanti. Facendo seguito alla Sua istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013, prot. 7664 del 19 settembre 2022, nella quale richiedeva l’accesso ai documenti più avanti citati, si osserva che: + Premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; # Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati; 4 Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: massive, ripetute e vessatorie; 4 Richiamate le Linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ANAC ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; «Richiamate le Linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”; ‘+ Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del Consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione; + Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. + Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a 8.254 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche; + Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole; *+ Vista la nota dell’ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n.20741 del 14 ottobre 2022 “Istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 e ss.gg. del d. Igs. 33/2013 — Monitora P.A. — indicazioni a supporto delle Istituzioni Scolastiche”; & Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; si rende noto che la [omissis] nella persona del Dirigente Scolastico [omissis] non può accogliere tale richiesta per le seguenti ragioni: RICHIESTA N. 1: “copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Sebbene il diritto di accesso civico generalizzato presenta una connotazione solidaristica, nel senso che l’apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, lo stesso si presta, nondimeno, ad un utilizzo improprio dell’istituto, come riconosciuto dalla stessa Plenaria che, proprio al fine di contrastare pratiche abusive chiarisce che l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.). L'istanza da Lei trasmessa a Codesto Istituto e ad altre 8.253 scuole in un periodo coincidente con l’avvio dell’anno scolastico , potrebbe mettere in sofferenza il sistema e integra, pertanto, un esercizio abusivo del diritto di accesso generalizzato in ragione della onerosità e non proporzionalità delle richieste che, dal punto di vista soggettivo, determinano in concreto un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. Considerato che il numero dei controinteressati che hanno diritto di notifica è elevato, non è possibile soddisfare concretamente tale richiesta poiché comporta un carico irragionevole di lavoro che interferirebbe con il buon andamento della pubblica amministrazione e obbligherebbe la stessa Istituzione scolastica a sproporzionata onerosità. Pertanto la richiesta non è accoglibile. RICHIESTA N. 2: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” AI riguardo basta citare il provvedimento del 26 marzo 2020 con il quale Garante Privacy ha voluto fornire una serie di chiarimenti in merito all’utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici. In particolare l'Autorità Garante, proprio con riferimento alle DPIA, ha così affermato: “/a valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati”. Pertanto la richiesta non è accoglibile. RICHIESTA N. 3: “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dall’ANAC, l’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Nello specifico, la Sua richiesta risulta non conforme a siffatto orientamento, essendo priva di quella necessaria concretezza che consentirebbe a questa amministrazione pubblica di individuare e circoscrivere esattamente i documenti oggetto dell’accesso e pertanto non è accoglibile. RICHIESTA N. 4.” copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) non riporta i casi ai quali si riferisce la sua richiesta di accesso. La richiesta non è accoglibile. RICHIESTA N. 5.” copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” Considerata la genericità ed indeterminatezza della richiesta, la stessa non è accoglibile. RICHIESTA N. 6.” copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo.” Le fonti normative per gli acquisti effettuati dalle istituzioni scolastiche (CAD, Codice dei contratti, Regolamento di contabilità delle scuole) non prevedono alcun obbligo di conservazione degli atti delle valutazioni comparative eventualmente effettuate per gli acquisti (cd. sottosoglia). Pertanto la richiesta non è accoglibile. Il Dirigente Scolastico Co [omissis]