Protocollo N. 0010458/2022 del 18/10/2022 | LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "G. MAZZINI" LOCRI (LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) e-mail: rcpm020001 @istruzione.it - pecrepm020001 @ pec.istruzione.it SitoWEB :http://liceimazzinilocri.gov.it - CF 81001910801 Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica Spett.le Associazione Monitora PA c.a. Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA Pec: comunicazioni @ pec.monitora-pa.it Prot. n. 10458 Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 e ss.gg. del d. lgs. 33/2013 del 19.09.2022 progetto Monitora PA - Provvedimento di diniego totale dell’accesso. Spett.le Associazione, riscontriamo, con la presente, la Vs. richiesta di accesso civico generalizzato del 19.09.2022, acquisita al prot. n. 9014 dello scrivente Istituto, per rappresentare quanto segue. Con la sopra indicata nota, spedita a mezzo pec in data 19/09/2022 dall’indirizzo comunicazioni @pec.monitora-pa.it, codesta spett.le Associazione formulava nei confronti dello [omissis] istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 e segg. del d.lvo 33/2013 per il rilascio dela seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà 1 servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare 1 soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "G. MAZZINI" LOCRI (LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) e-mail: rcpm020001 @istruzione.it - pecrepm020001 @ pec.istruzione.it SitoWEB :http://liceimazzinilocri.gov.it - CF 81001910801 Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Furopea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo. Dopo aver attentamente analizzato la richiesta di accesso civico generalizzato inviata da codesta spett.le Associazione, lo [omissis] ritiene che la stessa non meriti, allo stato, di essere accolta, e ciò sulla base dei seguenti motivi: In via preliminare si rileva che la richiesta risulta inviata da un Indirizzo Pec non presente in alcuno dei Registri Pubblici (Reginde, IniPec, IPA) idonea ad assicurare la certezza della provenienza della istanza di accesso civico e la concreta identificazione del mittente la richiesta stessa. L'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero IPA, Reginde, Inipec”. Sulla base di tale disposizione l’atto notificato deve, quindi, necessariamente provenire da un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi. Nel caso di specie, al contrario, l’indirizzo pec comunicazioni@pec.monitora-pa.it utilizzato per l’invio della istanza di accesso civico in oggetto generalizzato non risulta presente in alcuno dei Pubblici Registri (Reginde, IniPec, IPA) previsti dal D.L. 179/2012 con la conseguenza che, già per tale solo motivo, l’istanza inviata da codesta spett.le Associazione non risulta accoglibile. Ma anche nel merito delle richieste formulate l’istanza di accesso civico emarginata non risulta accoglibile. LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "G. MAZZINI" LOCRI (LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) e-mail: rcpm020001 @istruzione.it - pecrepm020001 @ pec.istruzione.it SitoWEB :http://liceimazzinilocri.gov.it - CF 81001910801 Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica E difatti, l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. La normativa innanzi indicata, tuttavia, sancisce che l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali: nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali, o documenti che li contengono, tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che, a differenza della Legge n°241/1990, 1 dati e 1 documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, sebbene 1l loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Perché l’accesso possa essere considerato legittimo lo stesso deve, pertanto, rispettare 1 principi sanciti nel GDPR di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati” in base ai quali i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e, successivamente, trattati in modo che non siano incompatibili con quanto precedentemente specificato. In tale ottica, la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 considera non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato. Sulla base di tali presupposti, ai fini dell’accoglimento, o dell’eventuale diniego, della richiesta di accesso civico la Pubblica Amministrazione ricevente è tenuta, pertanto, a valutare l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, alle informazioni o ai documenti concernenti i soggetti controinteressati. La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), ha sul punto precisato che “se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Anche l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 2020, n. 10, ha evidenziato che «/’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "G. MAZZINI" LOCRI (LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) e-mail: rcpm020001 @istruzione.it - pecrepm020001 @ pec.istruzione.it SitoWEB :http://liceimazzinilocri.gov.it - CF 81001910801 Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto» con la conseguenza che sarà «possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche |... |, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi). Nel caso di specie, al contrario, l’istanza di accesso civico, così come formulata da codesta spett.le Associazione, risulta manifestamente onerosa e sproporzionata e tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto superiore al numero massimo di ore di lavoro che lo scrivente Istituto è in grado di dedicare alla trattazione di una singola richiesta, oltre che meramente esplorativa e come tale, pertanto, in alcun modo accoglibile. In particolare, con riferimento al Punto n. 1 dell’istanza la richiesta formulata da codesta spett.le Associazione difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative. La richiesta di cui al Punto 1 riguarda, peraltro, i contratti di servizi digitali stipulati dallo scrivente Istituto con 1 propri fornitori, 1 quali peraltro andrebbero a rivestire nel caso di specie la qualifica di Controinteressati cui la presente richiesta dovrebbe necessariamente essere notificata, in relazione ai quali, sulla base del disposto di cui all’art. 5 bis, comma 2, lett. c) del D. 1gs n. 33 del 2013, l'accesso civico generalizzato risulta precluso qualora, come nel caso di specie, risulti necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli “Interessi economici e commerciali di una persona fisica 0 giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e 1 segreti commerciali” SI tratta, quindi, di richiesta vessatoria, e pertanto non accoglibile. Al contempo, le informazioni richieste ai Punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono per un verso ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche - come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "G. MAZZINI" LOCRI (LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) e-mail: rcpm020001 @istruzione.it - pecrepm020001 @ pec.istruzione.it SitoWEB :http://liceimazzinilocri.gov.it - CF 81001910801 Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica di controllo redige e rende pubblico — e, per altro verso, a documenti per i quali non ricorrono neppure 1 presupposti d’obbligo di redazione per la nostra Istituzione scolastica . Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe lo scrivente Istituto a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda, a mero titolo esemplificativo, la pronuncia dell’ Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto, come sopra già evidenziato, comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo ad interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Alla luce di tutto quanto sopra esposto SI COMUNICA pertanto, che la richiesta di accesso civico generalizzato inviata da codesta spett.le Associazione in data 19/09/2022 non può essere accolta e deve essere considerata respinta. Distinti saluti Locri, 18/10/2022 Il Dirigente Scolastico francesco sacco 18.10.2022 09:51:05 GMT+01:00