: uorALVAnO, I.I.S. “EINAUDI -ALVARO” - PALMI IsTITU/TO TECNICO ECONOMICO LICEI: ISTITUTO TECNICO AGRARIO LRISETICO E SCIENZE UMANE E ECISOCLILE IST. [omissis] . MEC:RCTD03201P , LOD. MEC:RCTA032018 COD. MEC:RCPM03201X COD. MEC:RCRI032014 Via G. Guerrero n°1 - 89015 Palmi (RC) Via Scuolo Agraria - 89015 Palmi {RC) Via T. Camponello n°1 - 89015 Palmi (RC) Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 0966/439137 ® 0966/456013 0966/439134 B 0966/413740 AI sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni @ pec.monitora-pa.it e p.c. AI Direttore Generale dell’USR per drcal @ postacert.istruzione.it Oggetto: Richiesta FOIA-01-I.I.S. “EINAUDI-ALVARO”-PALMI - RCIS03200C A seguito della Sua istanza del 19/09/2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5S del D. Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: I. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. les. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, I Prot. 0010062/U del 18/10/2022 12:52 Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. Premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti), - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto), - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta); Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”; Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l’accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell'ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto “boomerang” sull’ente destinatario; Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n. 10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’anministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale 2 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI-ALVARO - C.F. 91021440804 C.M. RCIS03200C - SEGR22 - IST.ISTR.SUP.'EINAUDI' PALMI Prot. 0010062/U del 18/10/2022 12:52 Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma conumque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”; Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche; Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole; Visto 1] parere del DPO che ritiene non si possa concedere l’accesso integrale ai documenti in quanto: | Richiesta 1 -- Copia dei contratti per gli a.s. 2020-21, 2021-22, 2022-23 Servizi di posta elettronica L’Istituto usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. La relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente, l’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DaD/DDI Le piattaforme DaD/DDI utilizzate dall'Istituto sono concesse agli Istituti Scolastici di ogni grado con una licenza di utilizzo gratuita. Per questo motivo non esiste un contratto economico sottoscritto tra le parti. Il rapporto tra le parti è regolato dai Tenmnini di condizioni e utilizzo della piattaforma, che l’Istituto ha dovuto sottoscrivere prima dell’attivazione del servizio. I termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sui siti web delle piattaforme in questione. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Registro Elettronico e Segreteria Digitale Le determine a contrarre nonché i bandi di gara e i contratti sottoscritti tra lo scrivente Istituto e le software house che forniscono i servizi di Registro Elettronico e Segreteria Digitale sono pubblicati sito istituzionale, in osservanza del D. Lgs. n. 33/2013. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. | Richiesta 2 - DPIA per piattaforma DDI per gli a.s. 2020-21 e 2021-22 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono | trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici; infatti, non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b), né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: _36_ [omissis] normativa emergenziale in vigore negli anni scolastici in oggetto, il Garante Italiano ha altresì dichiarato che NON era richiesta la DPIA per il trattamento effettuato nell’ambito di un servizio online di videoconferenza o di una piattaforma. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. | Richiesta 3 — Misure tecniche previste ed adottate L’Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L’utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l’ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. La scuola ha attivato una gestione peculiare della piattaforma attivando le sole funzionalità previste e gestendo gli accessi e le abilitazioni tramite la creazione di specifiche OU con specifici permessi. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Richiesta 4 - DPIA per posta elettronica, DDI, registro elettronico per l’a.s. 2022-23 Richiesta 5 — DPIA del trasferimento di dati all’estero per l’a.s. 2022-23 Posta Elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DDIDAD (Messaggistica, videoconferenza, etc) La Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l’impatto delle misure di contenimento dell’epidemia. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa tipologia di trattamento è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico (come già enunciato nella Richiesta 2). L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice. Le DPIA delle software house fornitrici del servizio sono pubbliche e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel Marketplace AgID. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. 4 Prot. 0010062/U del 18/10/2022 12:52 Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico Î Richiesta 6 — Valutazione comparativa per l’a.s. 2022-23 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. [omissis] Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l’impatto delle misure di contenimento dell'epidemia. È pertanto un errore richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. Per quanto concerne le piattaforme DDI, nell’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto scrivente ha operato in continuità con gli anni scolastici precedenti: non è stata quindi effettuata nessuna valutazione comparativa, poiché è stato confermato l’utilizzo degli strumenti già attivati in precedenza. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro [omissis] peculiare struttura del mercato di riferimento, il contenuto numero di operatori attivi, la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e la relativa competitività del prezzo offerto, e valutati gli eccessivi oneri in termini di costi (per migrazione, formazione del personale docente, formazione del personale non docente), l’Istituto scrivente ha confermato e rinnovato in affidamento diretto il contratto stipulato con il fornitore degli anni precedenti, operando Lgs. n. 56/2017. Di conseguenza non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento non previsto né obbligatorio. In virtù di quanto sopra si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. RCOLASTICO PIRROTTA J Prot. 0010062/U del 18/10/2022 12:52 Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico Prot. 0010062/U del 18/10/2022 12:52 Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico