ISTITUTO COMPRENSIVO “CASOPERO” SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIAI GRADO Tel. 0962.614441 - Cod. Fisc.: 91021410799 Codice Meccanografico: KRIC82400D E-mail: Kric82400D@istruzione.it - PEC: kric82400d@pec.istruzione.it Sito Web: https://1c2casopero.edu.it/ 3 AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni(@pec.monitora-pa.it; >E p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione CALABRIA Pec: drcal@postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti: “1. copta del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha uttbzzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza 0 di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare 1 soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, vegistro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed i funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” va dedotto quanto segue. Tart 5 bis del D.lgs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006502 - 28/09/2022 - 1.4 - U ricevimento, 0 per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, 1 controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). 1’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici ec privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”. Se esiste, in altri termini, l’interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore, tali da rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara. Sono, pertanto, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela. Ma tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, che dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire migliara di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. Una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile così come stabilito dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, per tale ragione la richiesta di accesso non può essere accolta. [Firmata Digitalmente] IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006502 - 28/09/2022 - 1.4 - U