ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VITTORIO ALFIERI* Tel.: 0962 1923145 (Centralino) E-Mail: kric812007@istruz Pee: kric812007@pec.istruzione.it Sito Wel alflerikr.edu.it C.F.: 81004590790 - C.M.: KRIC812007 Via Cutro, 114 - 88900 CROTONE AI Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni(@pec.monitora-pa.it OGGETTO: richiesta di accesso civico generalizzato prot. n. 5922 del 19 settembre 2022 Egregio sig. Pietrosanti, in risposta alla richiesta in oggetto preme evidenziare preliminarmente che gli atti relativi all’attività negoziale dell’Istituto sono pubblicati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito ufficiale dell’Istituto che ella potrà consultare digitando il seguente URL: https://icalfierikr.edu.it. Entrando nello specifico della sua richiesta si comunica quanto segue: 1 in relazione ai documenti richiesti al punto n. i, potrà reperire i dati relativi ai fornitori nella sezione sopra indicata del sito della scuola. Per quanto attiene all’ostensione di ulteriori documenti, si oppone diniego, ritenendo che l'istanza da lei presentata si configuri come massiva, non tanto dal punto di vista numerico — considerato che è stata inviata una istanza a ciascun Istituto, quanto in relazione agli adempimenti che comporta l'accoglimento da parte dell’istituzione scolastica della richiesta che si configura come manifestamente onerosa e sproporzionata, tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Il diniego è giustificato, inoltre, dalla tutela dei segreti commerciali dei fornitori, che vengono individuati nella presente come controinteressati, in base a quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 2, lett. c) del D. lgs n. 33 del 2013, per evitare un pregiudizio concreto agli “interessi economici e commerciali di una persona fisica 0 giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e î segreti commerciali”; a tal fine, ai sopra menzionati fornitori è inviata copia della presente, corredata dalla richiesta che ne ha dato origine, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Igs n. 33 del 2013, per come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. in relazione al documento richiesto al punto n. 2, si evidenzia che l’Istituzione scolastica non do è in possesso del documento comprovante la DPIA dal lei richiesto relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, perché non era tenuta ad effettuare alcuna valutazione di impatto sulla protezione dei dati, in quanto il trattamento dei dati personali è avvenuto per le sole finalità istituzionali e non su larga scala. Si richiama in proposito il Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante della Privacy che testualmente recita “La valutazione dî impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”; in relazione ai documenti di cui al punto n. 3 della sua istanza, la richiesta appare generica, WI non individuando con esattezza la documentazione richiesta, e connotata da carattere esplorativo, oltre che essere riferita a dati che, in quanto “ron rivolti esclusivamente alla didattica”, esulano dai compiti istituzionali della istituzione scolastica scrivente. Inoltre, anche per quanto riguarda questa richiesta, come per quella effettuata al punto 1, si pone in modo rilevante l'esigenza di protezione dei dati, a tutela dei segreti commerciali dei fornitori, in base a quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 2, lett. c) del D. Igs n. 33 del 2013. Infine, analogamente a quanto significato al punto 1, si evidenzia che le risorse interne che occorre impiegare per soddisfare la richiesta di ostensione di tali documenti, considerata l’attività di elaborazione che l’amministrazione deve svolgere per rendere disponibili i dati e i documenti richiesti debitamente privati dei dati non ostensibili, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale, comportano un onere di lavoro eccessivo rispetto alla rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare; 4. inrelazione ai documenti richiesti al punto n. 4, questa Istituzione Scolastica ritiene che, come già esplicitato al punto n. 2, non vi siano i presupposti per il sorgere dell'obbligo di redazione della DPIA poiché le istituzioni scolastiche non attuano un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali. in relazione ai documenti richiesti al punto n. 5, vale la stessa risposta fornita al punto 2 e al vu punto 4. 6. con riferimento alla documentazione di cui al punto 6, si comunica che non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa in quanto le piattaforme di videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata utilizzate durante il periodo della pandemia, sono state fornite gratuitamente dai verdor e opzionate sulla base delle indicazioni rese dal Ministero dell’Istruzione e tale gratuità continua, fino alla data odierna. Inoltre, nell’anno scolastico in corso, appena iniziato, non sono state utilizzate tali piattaforme, stante la cessazione dell'emergenza epidemiologica. Per quanto attiene alla piattaforma di messaggistica, posta e registro elettronico, trattasi della prosecuzione di un contratto di servizio pluriennale che, per sua natura, proprio in virtù del perseguimento del dettato costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non necessita di valutazione comparativa su base annuale. Distinti saluti Ù La PX sof