We prepare for © Cambridge Lei English Qualifications IIS “Luigi Palma” Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo C.F.: 84000570782 — Matr. INPS: 2500548756 - CM: CSTD08000C 0983/888198 (Uffici) - 0983/888196 (Dirigenza) - 0983/887620 (fax) e-mail: cstd08000c@istruzione.it- pec:cstd08000c@pec.istruzione.it - sito web: www.itcpalma.it CODICE UNIVOCO UFFICIO (fatturazione elettronica): UFZH94 Va SCUOLA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ QUALITÀ CERTIFICATO AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all'indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it; p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Calabria Pec: drcal@postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato Con riferimento alla Sua richiesta acquisita al protocollo di questo Istituto in data 20/09/2022 prot.n.8011 con la quale richiedeva l’acceso ai seguenti documenti: “1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.” CONSIDERATO che le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza si riferiscono a operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. L’art. 5-bis del D.lgs 33/2013 prevede esclusioni e limiti all'accesso civico, che consentono il rigetto in ragione della tutela di interessi pubblici e privati. Secondo la giurisprudenza amministrativa, le richieste esplorative possono essere dichiarate inammissibili qualora siano preordinate unicamente alla verifica della posizione dell’amministrazione rispetto a un certo tema (Tar Lazio, sez. l-bis, 4 febbraio 2019, n. 1383). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 2020, n. 10, ha evidenziato che «l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto» con la conseguenza che sarà «possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche [...], contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi». La Sentenza 20 ottobre 2020, n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il bis, stabilisce che “L'accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un precipuo carattere di natura meramente esplorativa’. L’«interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio [...] pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi» (Così Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495). L’Avvocatura dello Stato, Ufficio Distrettuale di Napoli, con nota aoona-P-2022-146111 del 30 settembre 2022, ritiene che “/’istanza non sia meritevole di accoglimento [...], che la qualità di attivista dell'istante denota una finalità chiaramente strumentale, ideologica e causidica sottesa all'istanza [...], che essa istanza comporti il concreto rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , dei discenti e dei genitori dei medesimi, riguardati anch'essi di riflesso dall’istanza in oggetto [...] e che la stessa costituisce di certo un meccanismo di controllo generalizzato preventivo e successivo dell'operato dell’Amministrazione scolastica , stante il riferimento della medesima a documenti e contratti relativi sia ad anni scolastici precedenti sia a quello appena iniziato”. Dall’istanza in esame si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe la scuola a fornire numerosissime pagine senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro tale da interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. PREMESSO quanto sopra e — valutato il parere del DPO di questo Istituto scolastico ; — considerato che la richiesta (descritta come “il primo FOIA massivo della storia italiana” dalla stessa associazione di cui si dichiara parte e per la quale agisce il richiedente) assume i tratti di un'azione “massiva” verso la Pa; — considerato chela richiesta pervenuta ha le caratteristiche di un'azione meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone e riguarda un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione; — valutata la necessità di garantire il buon funzionamento dell’amministrazione e la regolarità del servizio didattico, evitando di impegnare le risorse in attività di ricognizione documentale onerosa e sproporzionata che interferisca con il buon andamento della PA. si COMUNICA per le considerazioni e valutazioni su esposte, la scrivente Istituzione scolastica non può accogliere la richiesta di accesso civico. Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Il Dirigente Scolastico [omissis] Sirnico Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993