ge 00 fficio Scolastico > + Regionale ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V “DON MILANI - DE MATERA” Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCUOLA CAPOFILA CALABRIA AMBITO 0003 AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE Via De Rada - 87100 Cosenza ® tel. 0984 — 71856 fax 0984 — 71856 C.F. 98094100785 e-mail csic8a1008@ istruzione.it -www.icdon milanidemateracs.edu.it ISTITUTO COMPRERSI/O |C CS VW - "D, MILANI - DE MATERA! COSENZA Prot. 0027800 del 17/10/2022 | (scita) Gent.mo Fabio Pietrosanti inviata tramite PEC: comunicazioni @ pec.monitora-pa.it p.c. al RPCT Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Calabria inviata tramite PEC: drcal@postacert.istruzione.it OGGETTO: RISPOSTA FABIO PIETROSANTI RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. In riferimento alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato del 19/09/2022, pervenuta a questa Scuola in data 20/09/2022 e accolta al Prot. con n°24980, si ritiene opportuno, esaminare separatamente le varie richieste contenute nell’istanza di accesso di cui trattasi. Il punto 1) della richiesta: “Copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”. Relativamente alla richiesta di cui al punto 1) si esprime diniego per le seguenti motivazioni: - Si evidenzia, innanzitutto, che gli atti relativi all’attività negoziale di questa Istituzione scolastica sono soggetti a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”. In ragione del fatto che la Sua richiesta riguarda i contratti di servizi digitali stipulati con 1 relativi fornitori, ferma restando la necessità di dover individuare gli stessi quali controinteressati, si oppone diniego all’ostensione a tutela dei loro segreti commerciali in base a quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 2, lett. c) del D. Igs n. 33 del 2013, che preclude l’accesso civico generalizzato in quanto il diniego appare necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”. Nello specifico, il diniego viene motivato tenendo conto dei seguenti criteri: 1) l’attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che questa dirigenza dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; 2) le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; 3) la rilevanza dell'interesse conoscitivo che la Sua richiesta mira a soddisfare. Va considerato, peraltro, che la responsabilità sulla tutela dei dati personali, gestita dalle applicazioni, non grava solo sull’Istituto scolastico , in quanto fruitore del servizio (in virtù di contratti di cui al punto 1 1 dell'istanza) e Titolare, ma anche sul fornitore dei servizi informatici, che assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento e al quale compete l’implementazione delle misure di sicurezza dei dati personali gestiti per conto della Scuola. Il punto 2) della richiesta: “Copia della Valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022”. Relativamente alla richiesta di cui al punto 2) si esprime diniego per le seguenti motivazioni: - Nelcaso inesame, non ci sono i presupposti per il sorgere dell’obbligo di redazione della DPIA poiché questa Istituzione scolastica non attua un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali. Invero il Garante della Privacy, nel Provvedimento del 26 marzo 2020, ha precisato che la DPIA non è necessaria nel caso in esame perché questa Istituzione Scolastica , come tutte le Scuole, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala. Precisamente 1l citato provvedimento chiarisce che “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).” Questa dirigenza, pertanto, comunica di non essere in possesso del documento richiesto poiché non tenuta ad effettuare alcuna DPIA. Il punto 3) della richiesta: “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste e adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”. Relativamente alla richiesta di cui al punto 3) si esprime diniego per le seguenti motivazioni: - In merito si specifica che quanto richiesto comporta un onere di lavoro eccessivo rispetto all’interesse conoscitivo sotteso all’istanza, fermo restando che, con riferimento a tale punto, come certamente per il punto n. 1, si pongono in modo rilevante esigenze di protezione dei dati dei controinteressati, con tutte le conseguenze già esaminate. La Sua richiesta appare inoltre generica, non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo. - A supporto di tale motivazione al diniego si specifica che I ANAC stabilisce che “non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione” (DETERMINAZIONE n. 1309/2016). Per il punto 4) “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”; e il punto 5) “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta 2 elettronica, messaggistica videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”. Relativamente alla richiesta di cui al punto al punto 4) e al punto 5) si esprime diniego per le identiche motivazioni riferibili alla richiesta di cui al punto 2). Il punto 6) della richiesta: “Copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”. Relativamente alla richiesta di cui al punto 6) si esprime diniego per le seguenti motivazioni - Questa dirigenza comunica che agli atti della Scuola non è presente la documentazione richiesta, in quanto non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa poiché le piattaforme utilizzate durante il periodo della pandemia, sono state fornite gratuitamente dai vendor e opzionate sulla base delle indicazioni rese dal Ministero dell’Istruzione. Alla luce delle considerazioni e valutazioni su esposte si comunica, pertanto, che questa dirigenza non può accogliere nessuna richiesta di accesso civico per le argomentazioni poste a ragionevole diniego per come sopra motivato nei punti 1), 2), 3), 4), 5), 6). Secondo la normativa vigente la S.V. può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Distinti Saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 7.10.2022 11:45:20 A A A , MT+01:00 MELO Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse