ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di | grado ad Indirizzo Musicale Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) — È (0982) 91081- 91294 C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@ pec.istruzione.it Sito web: www.iccetraro.edu.it codice IPA: istsc_csic872004 Prot. n. 6902/1.1.1 Cetraro, 17 ottobre 2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti domicilio digitale all'indirizzo Pec comunicazioni@ pec.monitora-pa.it e p.c. al RPCT Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Pec: drcal@ postacert.istruzione.it OGGETTO: provvedimento di diniego alla richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 In riscontro all'istanza, pervenuta a mezzo pec in data 19 settembre 2022, atta a richiedere l’accesso alla documentazione di seguito elencata: 1. Copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. Copia della Valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. Copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. Copia della Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. Copia della Valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. Copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. si comunica che la richiesta de qua non può essere accolta per le seguenti motivazioni. L’Accesso civico generalizzato (FOIA), disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs 33/2013, prevede che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” (art. 5, comma 2, del D.lgs 33/2013). In particolare, l’art. 5-bis del D.lgs 33/2013 disciplina le esclusioni e le limitazioni all'accesso civico, che consentono il rigetto in ragione della tutela di interessi pubblici e privati. Sul punto l’ANAC si è già espressa sostenendo che “non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione” (determinazione ANAC n. 1309/2016). A ciò si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha più volte dichiarato legittimo il provvedimento con il quale un’amministrazione ha rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. Difatti, “i/ Collegio ritiene debba essere richiamato il principio di buona fede e del correlato divieto di abuso del diritto[...]. L'abuso del diritto si configura in presenza dei seguenti elementi costitutivi: [...] 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il “richieste massive”, e che giustifica, con adeguata motivazione, il rigetto dell'istanza, altro non è che la declinazione del principio di divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede” (cfr. TAR Lombardia — Milano, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 2 aprile 2020, n. 10 ha stabilito, inoltre, che “/accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. Il TAR Lazio, Roma, sez. Il bis, con sentenza n. 10660 del 20 ottobre 2020 ha ribadito che “L’accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un precipuo carattere di natura meramente esplorativa”. Orbene, alla luce di quanto esposto, la richiesta di copia del contratto di cui al punto 1 dell'istanza non può essere accolta poiché si configura come meramente volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative. A ciò si aggiunga che per soddisfare la richiesta di ostensione occorrerebbe impiegare almeno n. 3 unità di personale in servizio presso l’istituzione scolastica per effettuare la ricerca di un numero elevato di documenti riferiti a tre anni scolastici e non ben definiti e identificati. Tale attività, straordinaria ed eccessivamente onerosa, rallenterebbe il lavoro ordinario del personale scolastico , considerato anche il numero esiguo di personale amministrativo in organico, con conseguente lesione dell’interesse al buon andamento dell’amministrazione. In riferimento alle richieste di cui ai punti indicati con i numeri 2, 4, 5 dell’istanza si precisa che la valutazione di impatto, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici ed è ascrivibile a progetti su larga scala e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Il Garante della Privacy, inoltre, con provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 ha precisato che la DPIA non era necessaria perché l'istituzione scolastica non effettua trattamenti di dati personali su larga scala. Le richieste non soddisfano, altresì, le finalità di controllo garantite dall’art. 5 del D. Lgs 33/2013 in quanto tali documenti, predisposti dal titolare per valutare la sicurezza dei trattamenti posti in essere all’interno dell’istituzione scolastiche e le eventuali misure integrative, sono già oggetto di controllo diretto dell'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione del trattamento dei dati personali. In merito al punto 3, si rappresenta che la richiesta appare generica poiché non individua con esattezza la documentazione richiesta ed è connotata da carattere esplorativo. La stessa, inoltre, è riferita a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” esulano dai compiti istituzionali delle scuole. In relazione alla richiesta di cui al punto 6 si evidenzia che l’istituzione scolastica non ha effettuato nessuna valutazione comparativa poiché le piattaforme utilizzate durante il periodo della pandemia sono state fornite gratuitamente e scelte sulla base delle indicazioni ministeriali. Infine, dall’istanza in esame, si ribadisce che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe l'istituzione scolastica a fornire numerosi documenti, con eccessivo dispendio di risorse pubbliche compromettendone l'efficienza e il buon andamento senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Per le ragioni sopra esposte e sentito il parere del DPO si comunica il rigetto dell'istanza di accesso civico generalizzato. Avverso il presente provvedimento è ammessa richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D. Lgs 33/2013. Il Dirigente scolastico ta da Firmato da: To “X Documento informatico firmato digitalmente SS <# ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. "E