ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "BRUNO CHIMIRRI" VIA DOMENICO ROMEO, 25 - 88100 CATANZARO TEL. 0961 701337 C.F. 80003880798 C.M. CZTE01000D CODICE UNIVOCO UFLYQO EMAIL crte01000d(listruzione.it PEC czte01000d0pec.istruzione.it SITO WEB www.itaschimim.edu.it .T.T. "Bruno Chimirri" CATANZARO Prot. 0009310 del 04/10/2022 |-4 (Uscita) Fabio Pietrosanti Via Aretusa 34 Milano comunicazioni@pec.monitora-pa.it e p.c. Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero dell'Istruzione — [omissis] rpd@istruzione.it Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - [omissis] RPCT@ postacert.istruzione.it OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato ns. prot. N. 8560 del 19.09.2022 Con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) ai sensi dell’art.5 e 5 bis del D.L. 33/2013, con richiesta di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali si ha l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, questa Istituzione Scolastica , dopo attenta valutazione, ritiene di doverla rigettare per le puntuali valutazioni sotto espresse. Il richiedente, a più riprese, non si qualifica quale portatore in proprio o in maniera collettiva di un sostanziale interesse giuridico, ma di mero fatto, volto unicamente all’ostensione di documenti amministrativi, peraltro di notevoli dimensioni, attinenti alla gestione dei profili di informatizzazione e di tutela della privacy relativi alla gestione documentale degli atti amministrativi, del registro elettronico, della didattica a distanza ovvero integrata, durante l’ultimo triennio, coincidente con il periodo di pandemia, che, nonostante la fine del periodo di emergenza, da poco decretato, è - sia pure in forma più attenuata - ancora in essere. Nel caso di specie, la qualità espressamente dichiarata di attivista del richiedente fa pienamente trasparire una finalità dell'iniziativa chiaramente strumentale, ideologica e causidica. L'istanza, pur presentandosi, come accesso civico generalizzato, in apparenza tesa ad ottenere informazioni e documenti di una Pubblica Amministrazione, senza ledere privacy e diritti di riservatezza di alcuno e senza la necessità di dover giustificare la specifica finalità della richiesta di dati e documenti, sembra, viceversa, in toto, assimilabile alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 241/90. ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "BRUNO CHIMIRRI" VIA DOMENICO ROMEO, 25 - 88100 CATANZARO TEL. 0961 701337 C.F. 80003880798 C.M. CZTE01000D CODICE UNIVOCO UFLYQO EMAIL crte01000d(listruziome.it PEC czte01000d0)pec.istruzione.it SITO WEB www.itaschimim.edu.it Ne consegue che, l’istanza in oggetto, nonostante il suddetto “nomen iuris” attribuito dall’Istante, va derubricata secondo la disciplina dell'accesso civico semplice e, come tale, soggiace alla disciplina e alle condizioni di cui agli artt.22 e ss. della Legge 241/90. In linea generale e di principio si osserva, che, al fine di ottenere visione ed estrarre copia, se del caso a pagamento, dei documenti detenuti da una pubblica Amministrazione, è necessario redigere apposita e formale istanza di accesso ex artt.22 ess. L.241/90, proveniente da soggetto provvisto di idoneo titolo di legittimazione attiva a richiedere la predetta documentazione, fondata su una posizione di interesse legittimo e qualificato in tal senso (“interessi pubblici diffusi, che abbiano interesse, diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” - art. 22 comma1 lett. b L.241/90), e debitamente motivata, alla specifica finalità di utilizzo della documentazione di cui si richiede l’ostensione (“la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’Amministrazione che ha redatto il documento o che lo detiene stabilmente” - art.25 L.241/90). Ciò premesso,a giudizio di questa Istituzione Scolastica , ne discende, conseguentemente, l’inaccoglibilità della medesima, in ragione della mancanza di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente, dichiaratosi semplicemente attivista di un’organizzazione, (senza, peraltro, fornire neanche informazioni, riferimenti, riconoscimento giuridico, atto costitutivo ovvero statuto della medesima), nonché, alla luce dell’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell'istanza che, nei fatti, si risolve in un “controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” , che costituisce caso espressamente previsto dal legislatore, dall’art. 24 comma 3 L.241/90, di esclusione del diritto di accesso. Inoltre, non può essere sottaciuto che la già citata istanza comporti il rischio concreto di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , degli alunni e dei genitori dei medesimi, riguardati anch'essi di riflesso dall’istanza in oggetto, considerando che i dati anagrafici contenuti nella plurima documentazione richiesta in ostensione rientrano tra quelli sensibili e di difficile oscuramento. Si allega, a completamento, nota Ufficio Scolastico Regione Veneto prot. n. 21106 del 3 ottobre 2022. Il Dirigente Scolastico Firmato digitalmente