Via Leonardo Da Vinci 88046 Lamezia Terme- tel. 0968 27295 fax 0968 22410 È È C.M. CZPC030008 C.F.82006770794 SITO WEB: www.liceofiorentino.edu.it e-mail czpc030008@istruzione.it - PEC czpc030008@pec.istruzione.it AI Dott. Pietrosanti Fabio LICEO GINNASIO STATALE - "F. FIORENTINO" comunicazioni @ pec.monitora-pa.it Prot. 0003954 del 05/12/2022 | (Uscita) e p.c. AII’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Via Lungomare, 259 88100 Catanzaro drcal @postacert.istruzione.it OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 D.lgs. 33/2013-MONITORA PA In riferimento all’oggetto, si fa presente che l’istanza di accesso civico generalizzato non può essere accolta per i seguenti motivi: e la richiesta formulata pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub. 1). Si tratterebbe, pertanto, di una richiesta vessatoria e quindi non accoglibile; e l’istanza in esame obbligherebbe la Scuola a produrre un rilevante volume di documenti, senza che la richiesta presentata sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità; e l'istanza, ai punti 2, 4, 5 e 6, è diretta ad ottenere copia di documenti quali le valutazioni di impatto della protezione dei dati — DPIA (artt. 34 e 35 GDPR) — prodotte dal titolare del trattamento, essendo questi documenti interni alla PA in cui il titolare valuta la sicurezza dei trattamenti posti in essere nonché le eventuali misure integrative e gli strumenti per prevenire e risolvere le criticità lato privacy, ed essendo poi questi documenti soggetti direttamente al controllo dell’ Autorità Garante, non vi è ragione per concedere l’accesso; e l’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza si risolve in un evidente ‘controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, caso di esclusione del diritto d’accesso espressamente previsto dal legislatore. Alla luce delle predette motivazioni, quale che sia la qualificazione cui l’istanza possa ricondursi, la stessa deve dichiararsi inaccoglibile ai sensi dell’ articolo 24 comma 3, 1. 241/90, che recita: ‘“....non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni...” Cordialità F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93