_19_ [omissis] scuola Po de. Ministero dell i KLiruzione UNIONE EUROPEA Fondo europeo di sviluppo regionale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087 Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4ANKG Sito: www.icpicerno.edu.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it 1.7 PICERNO -PZ- Prot. 0005036 del 18/10/2022 |-3 (Uscita) Spett.le Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all’indirizzo pec comunicazioni@pec.monitora-pa.it Atti Oggetto: istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.lgs. 33/2013 Sig. Fabio Pietrosanti - MONITORA PA; datata 19/09/2022 Si riscontra l'istanza in oggetto e si evidenzia quanto segue. In linea con l'orientamento della giurisprudenza sulla materia (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25/01/2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio [...] pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Nel caso di cui trattasi, la richiesta formulata da Monitora PA difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta a un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (si veda in particolare la richiesta sub. 1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. Si sottolinea, poi, come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscano a operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su ampia scala e trattamenti indicati nell'elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Dall’istanza in esame, si evince che la mole di documenti oggetto di ostensione obbligherebbe questa Istituzione Scolastica a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Unione Europea ff ) n 6. . Italiadomani ES NextGenerationEU Ka ' Minister: dell'Hruxione JI DI AZIOALE DAPAESAE as pag.1 [omissis] scuola II Ns ‘ Ministero dell é Kivuzione UNIONE Fondo europeo EUROPEA di sviluppo regionale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087 Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4ANKG Sito: www.icpicerno.edu.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Considerato il numero e la natura dei documenti richiesti, più che all'accesso civico generalizzato, l'istanza di cui sopra sembra essere riconducibile all'accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, proveniente da soggetto provvisto di idoneo titolo di legittimazione attiva a richiedere la predetta documentazione, fondata su una posizione di interesse legittimo e qualificato in tal senso ("interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto . l'accesso" art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990), e debitamente motivata quanto alle specifiche finalità di utilizzo della documentazione di cui si richiede l'ostensione ("La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" art. 25 comma 2 L. 241/1990). Pertanto, nel caso di specie, la qualità di attivista dell'istante denota una finalità chiaramente strumentale, ideologica e causidica sottesa all'istanza. Di conseguenza, non potendosi ritenere che la predetta istanza sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale nomen iuris le sia stato attribuito, essa dovrà essere delibata secondo la disciplina sopra indicata. Ne discende l'inaccoglibilità della medesima in ragione della mancanza dell'indicazione di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente - dichiaratosi semplicemente attivista di un'organizzazione, senza peraltro fornire neanche dettagli, riferimenti, riconoscimento giuridico, atto costitutivo ovvero statuto della medesima - nonché alla luce dell'omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell'istanza che, nei fatti, si risolve in un "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", che costituisce caso espressamente previsto dal legislatore, dall'art. 24 comma 3 L. 241/1990, di esclusione addirittura del diritto d'accesso. Per tutto quanto sopra indicato, si conclude per il diniego all'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.lgs. 33/2013. Il Dirigente Scolastico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate VASTI 18.10.2022 Unione Europea e } l ‘ 9]: ani 07:10:38 -Z Italiadomani GMT+00:00 Next Gonerationti € SH Mnislero dell'Hruzione [Ea] pag. 2