Na UNIONE EUROPEA ‘ Minister deli, blriszione Fondo sociale europeo ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANICA Via del Rio 67100 PAGANICA (AQ) https://www.icpaganica.edu.it e-mail: agic84600q @istruzione.it pec: agic84600g @pec.istruzione.it Cod. Fisc. 93105530666 Cod. Mecc. AQIC84600Q Codice Univoco: UFQDFS Tel 0862 689583 AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all’indirizzo Pec comunicazioni @pec.monitora-pa.it p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Abruzzo Pec: drab @postacert.istruzione.it AI Garante dei dati protocollo @pec.epdp.it Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti: “1. copia del contratto 0 altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed ubizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione det dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza 0 di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare î soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione det dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (ILA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” va dedotto quanto segue. Tart 5 bis del D.lgs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia (comma 2, lett. a) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, 0 per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). 1’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici c privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”. Se da un lato l’accesso costituisce un principio generale della [omissis] raverso il quale 1 cittadini possono verificare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa, dall’altro deve essere rapportato alla tutela del diritto alla riservatezza ed alle relative norme e principi concernenti eventuali limitazioni sulle finalità e sulla minimizzazione dei dati, collegati, come si vedrà, all’art_ 5 del GDPR [omissis] . In linea generale, a fronte di richieste di accesso a informazioni contenenti dati personali e, a maggior ragione, a dati sensibili, prevalgono le esigenze di riservatezza dell’interessato. Tart 4 del GDPR 2016/679 identifica come dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un nome, un numero, un indirizzo, un identificativo online o una serie di elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 0 sociale. Uno strumento utile per consentire la pubblicazione dei dati dei soggetti è quello della pseudonomizzazione, che consiste nell’associare al nome di un soggetto un identificativo; così facendo il dato personale rimane nascosto a soggetti terzi e solo 1 soggetti in possesso di requisiti specifici potranno chiedere di accedere ai dati di quella persona, presentando una istanza che la identifichi attraverso una decodifica. Ma tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, che dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire migliaia di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. Una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile così come stabilito dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, per tale ragione la richiesta di accesso non può essere accolta. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10ha precisato, infatti che “1’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa”. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie 0 pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi. Infine, non si deve confondere la ratio dell’istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto certamente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede. Ciò premesso, comunque, si precisa, ulteriormente, che la richiesta de gua, per come formulata, si delinea, “inaccoglibile’” per le seguenti ragioni: V. Richiesta meramente emulativa La richiesta sul piano tecnico giuridico, concretizza “una richiesta meramente emulativa” in quanto delinca un'istanza di accesso massiva, eccessivamente sproporzionata e onerosa per la P.A. ricevente. È evidente, nella fattispecie, la mancanza di utilità che l'istante può ricavare dalla richiesta de qua. Ancora. Sebbene Monitora PA vuole qualificarsi come un soggetto collettivo (un movimento, un comitato, etc.) l’istanza è stata avanzata da un singolo cittadino (7 strgulus). Dalla mancanza di utilità per un singolo cittadino richiedente discende, 27 re sbsa, il carattere emulativo della Sua richiesta. V. Documenti richiesti Relativamente alla valutazione di impatto della protezione dei dati (DPIA) e del trasferimento dei dati all’estero (ITA), la stessa Sua istanza riconosce che tali documenti non sono stati ritenuti necessari dal Garante per il periodo della pandemia. L'elaborazione di alcuni documenti richiesti non è prevista dall’ordinamento. In riferimento a tutti gli atti richiesti in relazione alle misure tecniche adottate, alla protezione e al trasferimento eventuale dei dati, alle valutazioni di impatto ecc si rimanda alle dettagliate premesse fatte nella sua Richiesta al punto 3. Relativamente alla “valutazione comparativa” a cui le PP.AA. sono tenute prima di acquisire software, dando preferenza alle soluzioni di software libero, desidero significarLe: O 17 primis, non esiste nel catalogo del riuso del software un applicativo di videoconferenza per la didattica. D'altra parte, configurare dei server ec installare e mantenere degli applicativi open-source implica delle competenze che questo istituto non ha; o. Giova evidenziare, inoltre, che una valutazione comparativa, nel rispetto delle procedure e nelle forme di legge, viene sempre effettuata da questa istituzione scolastica al momento di procedere all’acquisto di beni, servizi e forniture. Per quanto sopra esposto è evidente che la Sua richiesta in riferimento (FOIA massivo) non può essere accolta poiché si delinea, 77 re ipsa, come “mera azione dimostrativa” senza nessuna utilità per l’istante e/o per il cittadino e altresì con un aggravio di lavoro per questa istituzione scolastica chiamata comunque a rispondere. Tanto comunico, per correttezza procedurale, norma e nel rispetto dei termini di legge. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa)