HEI £1 €38 ds se A È A RISSA SYTBUTTUBBELI | Suns: pineta dÙUrO: GUROREÌ ; FSC, Crop ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "Don Lorenzo Milani" Via delle Scuole -67017 PIZZOLI AQ Tel. 0862.977029 Fax 0862.975023 @: anic815004@istruzione.it Cod. meocanograf. AOIC815004 Cod. fiscale 80007400668 www.icpizzoli.edu.it Pizzoli, 6 dicembre 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON L. MILANI"-PIZZOLI AI Sig. Fabio Pietrosanti Prot. 0008691 del 06/12/2022 Monitora PA Il (Uscita) e, p.c. Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale [omissis] OGGETTO: Istanza Massiva di Accesso Civico Generalizzato In riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato, presentata dal sig. Fabio Pietrosanti con istanza del 19 settembre 2022, preso atto della nota n. 19078 del 21 ottobre 2022 a firma del Direttore Generale dell’USR Abruzzo e della successiva nota USR Abruzzo n.21761 del 2 dicembre u.s. a firma del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche dell’ Abruzzo, l’Istituto Comprensivo “I.C. Don Lorenzo Milani di Pizzoli presente nell’allegato A, d’intesa con il DPO [omissis] esperto di trasparenza nella PA, non ritiene di dare seguito alle istanze di accesso civico generalizzato inoltrate dal sig. Fabio Pietrosanti il 19 settembre 2022 per le seguenti motivazioni: La richiesta di accesso è a documenti che sono oggetto di controllo da parte del DPO e, nello specifico: e Copiadelcontratto con il fornitore che, in coerenza con il GDPR, offre posta elettronica e registro elettronico, gli altri servizi elencati non offrono garanzie con il GDPR. L’Istituto può ritenere di non comunicare copia del contratto se non per finalità particolari; e Copiadella DPIA, che viene richiesta da DPO solo in casi particolari; e Le misure tecniche adottate nell’istituto son definite dal DPO, che le analizza, le controlla e non le comunica a terzi se non per finalità particolari; e Copiadiun’altra DPIA, si veda punto precedente; e Copiadella TIA, vedi DPIA, riguardante servizi non più utilizzati dall’Istituto; e Copia della valutazione comparativa, che è stata fatta nel momento della scelta del fornitore, rispetto al servizio di posta elettronica e registro elettronico, ed è allegata al contratto che l’Istituto può ritenere di non comunicare se non per finalità particolari. L’onere di lavoro risulta sproporzionato rispetto all’interesse conoscitivo sotteso all’istanza, essendo questo strumentale a forme di controllo in ambiti già istituzionalmente presidiate dall’ Autorità per la Privacy e dall’ANAC. Inoltre si ritiene che ricorrano le condizioni ostative di cui all’art. 5-bis del D.Lgs 33/2013: l'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato in quanto necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. Con i migliori saluti. La DSGA Giovanna Pesce La Dirigente scolastica